Federcaccia: Macerata, troppa disinformazione sul contenimento del piccione sul territorio provinciale, meglio fare chiarezza.
Appartengono ancora alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore o quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l’altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella Legge Nazionale 11 Febbraio 1992 n. 157, inerente “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria”. In base al comma 2 dell’art. 19 della suddetta legge le Regioni e per delega le Province hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica: per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.
Pertanto quanto riportato dai mezzi di comunicazione non deve essere assolutamente confuso con “battute di caccia” e tantomeno con “tiro al piccione” (tra l’altro ormai vietato da decenni), in quanto il piccione non rientra tra le specie cacciabili e il periodo in cui è consentita l’attività venatoria è compreso tra il primo di settembre ed il 10 Febbraio con limitazione di tempi, specie, capi e modalità. Pertanto ora si effettua solamente il controllo di fauna in sovrannumero e specificamente per il piccione, in presenza di danni alle colture, segnalati da parte delle associazioni agricole, come espressamente previsto dall’art. 25 della Legge Regionale n. 7/1995.
I soggetti incaricati alle operazioni sono le Guardie Venatorie dipendenti dalla Provincia; queste ultime possono avvalersi dei proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio, dalle guardie venatorie volontarie, da operatori autorizzati dalla provincia attraverso corsi di preparazione alla gestione faunistica muniti di licenza per l’esercizio venatorio. Durante queste operazioni vengono rispettate tutte le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, usando sempre la massima cautela, attenzione e prudenza, specialmente in un territorio antropizzato come quello della fascia costiera.
Il controllo della fauna in sovrannumero è un tassello importante per la gestione del territorio e per la tutela delle colture agricole. La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e quindi è un bene di tutta la collettività ma i danni alle colture vengono risarciti agli agricoltori nel territorio a gestione programmata dagli Ambiti Territoriali di Caccia utilizzando le quote versate dai cacciatori.
Nazzareno Galassi
Vicepresidente Provinciale Federcaccia Macerata
( 5 aprile 2014 )