L’Ufficio Avifauna Migratoria di Federcaccia risponde ai dubbi dell’On. Zanoni sulle specie a rischio.
Il sempre molto attivo – di questo bisogna dargli atto – on. Andrea Zanoni, Eurodeputato IdV e vice presidente dell’intergruppo benessere degli Animali al Parlamento europeo, ha rivolto l’ennesima interrogazione alla Commissione Europea perché “L’Ue spinga l’Italia ad adottare prima possibile i piani specifici di gestione di 19 specie di uccelli a rischio a causa della caccia come previsto dalla Direttiva Comunitaria”, lamentando anche la mancata risposta data dalle Istituzioni a un documento inviato alcuni mesi fa dalle associazioni Amici della terra Animalisti Italiani, Enpa, Fare verde, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, Vas, Wwf Italia, in cui si chiedeva il divieto di caccia per 14 specie di avifauna migratrice e 5 di stanziale.
La richiesta di divieto si basa sulla presunta necessità di mettere a punto Piani di Gestione Nazionali per le specie che l’associazione BirdLife International classifica come Spec2 o Spec3 e nel frattempo vietarne la caccia.
In merito, l’Ufficio Avifauna Migratoria FIdC ritiene opportuno specificare che:
1. È errato affermare che la Commissione Europea utilizzi direttamente i dati e le definizioni di BirdLife International (quindi la classificazione Spec) per stabilire lo stato di conservazione di una specie.
2. La Commissione utilizza i dati di BirdLife International come “base di partenza” per approfondire successivamente tutte le fonti di conoscenza sulle diverse specie e decidere quindi se mettere in atto i Piani di Gestione Internazionali oppure non farlo.
3. Prova ne sia che su 21 specie di uccelli classificati Spec2 o Spec3 nel 2004 solo per 6 specie sono stati predisposti Piani di Gestione Internazionali (allodola, beccaccia, pavoncella, codone, tortora, quaglia).
4. Le specie per le quali non è stato messo a punto il Piano di Gestione Internazionale dall’Unione Europea sono state ritenute NON prioritarie per procedere con interventi volti a modificare in meglio lo stato di conservazione.
5. Nessuna delle specie classificate SPEC2 o SPEC3 è stata esclusa dagli allegati 2/A 2/B della direttiva 147/2009/UE in cui sono inserite le specie cacciabili negli Stati Membri, né alcuna proposta è stata avanzata in tal senso dalla Commissione Ambiente UE.
È bene ricordare anche che la stessa BirdLife International nel suo rapporto riguardante lo stato di conservazione degli uccelli “BIRDS IN THE EUROPEAN UNION: a status assessment” non richiede generalizzati divieti né limitazioni riguardanti l’attività venatoria in palese contrasto con quanto richiesto dalla sua referente in Italia (LIPU). Non esiste inoltre, né a livello europeo (Direttiva uccelli, Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, Piani di gestione internazionali) né a livello nazionale (Legge 157/92) alcun riferimento normativo che preveda la chiusura o la limitazione della caccia per le specie con stato di conservazione definito da BirdLife International come SPEC 2 o SPEC 3.
Per quanto riguarda il nostro Paese, la legislazione venatoria italiana e l’estensione delle zone soggette a divieto di caccia sono fattori che già mitigano gli effetti del prelievo venatorio sulle varie specie ornitiche.
In particolare per quanto riguarda le specie di uccelli acquatici presenti fra le 19 citate, un’ulteriore penalizzazione della caccia avrebbe come conseguenza la diminuzione dell’interesse per tale specializzazione venatoria con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di perdita/deterioramento di habitat ad oggi mantenuti a scopo venatorio, ma che sono di primaria importanza per la conservazione e l’incremento della biodiversità perseguito proprio dall’Unione Europea, così come esplicitamente evidenziato al punto 2.4.24 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
In conclusione, non esiste motivo né giuridico né di ordine conservazionistico per un’ulteriore limitazione al numero delle specie cacciabili o alla modalità di caccia alle stesse.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che la richiesta inoltrata dalle associazioni sopra ricordate con lettera datata 12 marzo 2012, si regge su considerazioni parziali, tendenziose e/o non corrette e la cui velata minaccia giuridica paventata in conclusione non si basa su nessun fondamento legislativo né in ambito europeo né in ambito nazionale.
L’Ufficio Avifauna Migratoria Federcaccia ha preparato in merito un corposo documento che analizza la situazione specie per specie riportando per ognuna dati e risultati di ricerche che dimostrano in maniera più dettagliata e approfondita quanto ha portato alle conclusioni qui esposte.
In questi giorni sarà consegnato agli stessi referenti istituzionali cui è stato inviato il documento delle sopra ricordate associazioni. Crediamo che sia una risposta corretta e scientificamente basata alle loro domande, a quelle dell’on. Zanoni e a qualche dubbio che, senza fondamento, questi potrebbero aver fatto sorgere.
Roma, 31 luglio 2012
Ufficio Avifauna Migratoria FIdC