Le stesse considerazioni valgono per l’allenamento dei cani in zone all’aperto, allo scopo dedicate e perimetrate, per il cui accesso il cacciatore fruitore, sempre in forma singola e comunque con l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza, paga un corrispettivo. Dunque, la gestione di dette zone è commerciale e trova pertanto ulteriore autorizzazione nell’art. 2 comma 1 del dpcm 27.4.2020 che liberalizza espressamente le attività commerciali di cui all’allegato 3 fra cui, come detto, le attività agricole, la caccia e i servizi connessi.
Le zone allenamento cani ricadono all’interno di aziende agrarie e rappresentano per queste una voce di ricavo economico a carattere commerciale, sicché pretendere di vietarne l’utilizzo da parte del singolo cacciatore significherebbe contravvenire sotto molteplici profili al DPCM 26.4.2020. Quindi gli animalisti a dire che sono attività ludiche non dicono il falso – non lo vogliamo certo negare –, ma di sicuro raccontano solo un pezzettino di verità: quella che fa comodo a loro. Adesso, laddove ancora non sono state fatte, aspettiamo le ordinanze regionali, non rischiamo uscendo senza una esplicita autorizzazione, esponendoci a sanzioni pesanti che in futuro potrebbero anche pregiudicare il rilascio/rinnovo del porto d’armi, ma non ci facciamo abbindolare da sirene che cantano canzoni stonate.