“È con grande soddisfazione che ho appreso quanto deciso dal Tar Marche, perché oltre ad essere un positivo risultato per i cacciatori marchigiani ripaga Federazione Italiana della Caccia del grande impegno professionale e, non secondariamente, economico profuso costantemente a tutela e promozione della caccia e dei cacciatori nelle aule dei tribunali, nei confronti con le Istituzioni a ogni livello e nella società”. Così il presidente nazionale Massimo Buconi ha commentato la pubblicazione in data 31 luglio di due importantissime sentenze (la n. 385 e n. 394) con cui il Tar Marche ha pienamente accolto le tesi che da tempo Federcaccia sostiene con forza e con grande dispendio di energie a tutela dei legittimi interessi dei propri associati e di tutti i cacciatori.
“È ‘solo’ l’esito di un procedimento avanti al Tar e il percorso per vedere pienamente riconosciute le ragioni del mondo venatorio è ancora lungo e difficile – ha continuato Buconi – Tuttavia rappresenta un risultato importante per il quale devo dare pieno merito – e li ringrazio profondamente – all’avvocato. Alberto Maria Bruni, che da anni ci rappresenta con piena soddisfazione, e al dottor Michele Sorrenti, coordinatore del nostro Ufficio studi e ricerche”. Nel rimandare alla lettura delle due sentenze, di seguito se ne sintetizzano i punti salienti.
1) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, l’attività venatoria è riconosciuta non solo del tutto lecita, ma altresì necessaria visto che essa rappresenta, da millenni, un fattore di equilibrio della vita sulla Terra, essendo praticata sia dall’uomo nei riguardi delle specie animali che da ciascuna specie animale nei riguardi di quelle più deboli. L’attività venatoria certamente richiede precauzioni necessarie a garantire la sopravvivenza delle specie a rischio e per assicurare l’incolumità delle persone, ma non per questo è meno lecita di tante altre attività umane utili ma rischiose.
2) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, i Piani Faunistici Venatori regionali, così come i previgenti Piani Faunistici Venatori provinciali – quest’ultimi entrati a far parte del primo a seguito della L. 56/2014 di trasferimento delle funzioni in materia di caccia dalle Province alle Regioni – non hanno scadenza quinquennale al pari della Valutazione Ambientale che li accompagna, sicché è legittima la proroga ultraquinquennale della loro validità, fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio, disposta dalle Regioni. Nessuna norma comunitaria e nazionale prevede la scadenza quinquennale dei Piani Faunistico Venatori regionali e dei previgenti Piani Faunistico Venatori provinciali.
3) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste e dal Ministero dell’Ambiente, i Calendari Venatori stagionali non debbono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e alla correlativa Valutazione di Incidenza Ambientale.
4) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, è legittima la caccia alle specie inserite nelle liste SPEC, assunte dall’Ispra nei propri pareri sui Calendari Venatori, giacché superate dagli studi più aggiornati forniti da Federcaccia che costituiscono, tra l’altro, anche la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie hanno fondato la propria azione negli anni più recenti.
5) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, sono cacciabili le specie di fauna selvatica, nei relativi periodi, individuate dal comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992.
6) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, in particolare, sono cacciabili moriglione e pavoncella perché infondate e svianti (e comunque non vincolanti) le note del Ministero dell’Ambiente con cui le Regioni sono state invitate a sospendere il prelievo di dette due specie.
7) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste è legittima la caccia in deroga allo storno laddove motivata con la necessità di preservare le coltivazioni agricole.
8) Al contrario di quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, le Regioni possono motivatamente disattendere, perché non vincolante, il parere dell’Ispra cui non sono consentite valutazioni di merito in ordine alle scelte operate dalla Regione con il Calendario Venatorio conformi alle Direttive Comunitarie e alla L. 157/1992.
Come si vede una serie importante di punti che avvalorano e confermano quanto da Federcaccia sempre sostenuto e che sono di ulteriore sprone a continuare con immutato impegno il quotidiano e spesso invisibile lavoro al fianco dei cacciatori. Solo con tenacia e portando le questioni fondanti nei luoghi preposti si può pensare alla caccia di oggi e di domani. Anche il Presidente regionale di Federcaccia Marche, Paolo Antognoni, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Quanto deciso dal Tar fuga ogni dubbio su quanto deliberato lo scorso anno respingendo le richieste di chi, anche fra le associazioni venatorie regionali, voleva andare al ribasso riducendo tempi e specie. Ne esce rafforzato anche il calendario per la stagione 2020/21 e vediamo confermare la bontà delle delibere e la competenza degli uffici regionali. Mi corre l’obbligo di ringraziare Liberacaccia ed Enalcaccia, costituitesi assieme a noi; l’assessore Pieroni e i suoi Uffici e l’avvocato Costanzi della Regione; un ringraziamento particolare va ovviamente all’avvocato Bruni, all’avvocato Cecchetti e al dottor Sorrenti per le sue memorie tecniche”.