Il titolo del Ddl a cui i cacciatori devono fare riferimento è il quarto, suddiviso a sua volta in quattro capi. Il primo Capo contiene la disciplina dei contributi per l’avvio dei centri di lavorazione delle carni di selvaggina abbattuta durante l’attività venatoria. Il secondo capo, invece, introduce delle modifiche per quel che riguarda le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria, in modo da uniformare il tutto alla normativa statale di riferimento e avere maggiore chiarezza sulla zona faunistica delle Alpi.
Il Capo III modifica le disposizioni sulla Legge Regionale 6/2008 (programmazione faunistica e per la caccia): in particolare, il Ddl ha come obiettivo una maggiore versatilità del piano faunistico, sostituendo ad esempio il termine “pronta caccia” con una locuzione più adeguata alle tecniche attuali di allevamento. Il Capo IV, infine, contiene una serie di articoli sulla materia faunistica, tra cui l’allevamento di selvaggina, la tassidermia e la pesca in acque interne.