Le sezioni Federcaccia della provincia di Caserta esprimono la loro indignazione per la situazione venutasi a creare nel mondo venatorio regionale contenute nella recente legge finanziaria regionale.
Le sezioni comunali di Sant’Arpino, Succivo, Orta di Atella e Cesa hanno inviato al Governatore della Regione Campania, Stefano Caldoro, ed alle sedi provinciale, regionale e nazionale di Federcaccia, una lettera in cui esprimono tutto il loro malcontento in merito alle modifiche apportate dalla legge finanziaria regionale alla legge regionale 8/96.
Si legge nella lettera, “Ormai le modifiche apportate dall’art.34 alla legge 8/96 hanno destabilizzato il mondo venatorio regionale. I cacciatori si sentono smarriti e traditi dalla politica e dalle associazioni venatorie di appartenenza, che vivono con le quote associative detratte dal costo delle polizze assicurative ogni anno sempre più costose. Inutile elencare le orride modifiche ormai già note a tutti nei minimi particolari, ma è importante individuare ed evidenziare le colpe.
L’Art. 34 della legge 8/96 modificato, tra le altre cose, recita: “La Giunta regionale, su parere della commissione consiliare competente in materia, e sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale…” ci domandiamo: in questo comitato non sono presenti le associazioni venatorie più rappresentative che dovrebbero fare gli interessi dei cacciatori? Se queste persone hanno dormito per un’intera seduta, i dirigenti provinciali e regionali di queste associazioni venatorie, i Presidenti dei 6 A.T.C. potevano “non sapere”?.
I presidenti dei circoli venatori aderenti a Federcaccia qui sotto elencati chiedono urgenti chiarimenti agli organi in indirizzo segnalando che, già da ora, sono costretti a lasciare piena libertà ai loro iscritti per la stipula di polizze assicurative presso le agenzie private che offrono prodotti a norma delle leggi vigenti in materia a costi meno onerosi”.
Sezione comunale Federcaccia di Santi’Arpino;
Sezione comunale Federcaccia di Succivo;
Sezione comunale Federcaccia di Orta di Atella;
Sezione comunale Federcaccia di Cesa.
Di seguito publichiamol’estrapolazione dalla legge finanziara regionale dell’art.34 che tanto fa discutere il mondo venatorio: “BURC Regione Campania n.6 del 28.01.2012 Art.34 “Disposizioni in materia venatoria”.
1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” è così modificata: a) all’articolo 9, comma 2, lettera b), il numero 6 bis) è abrogato;
b) l’articolo 36 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare competente in materia e sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), in ambiti territoriali di caccia (ATC) alla fauna stanziale di dimensioni sub provinciali, di superficie non inferiore a 65.000 ettari, anche ricadenti in più province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, con domanda all’amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno, ha diritto all’iscrizione come residenza venatoria per l’attività su fauna stanziale, nell’ ambito territoriale di caccia che comprende il luogo di residenza, previo consenso dei relativi organi di gestione e del pagamento della quota d’accesso. Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta giornate di mobilità venatoria per l’esclusivo esercizio della caccia all’avi-fauna migratoria, con accesso alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d), dell’articolo 38 per i cacciatori residenti in Campania.
L’iscrizione ad altri ambiti territoriali di caccia per l’attività su selvaggina stanziale è consentita, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento di una quota di partecipazione economica. Una quota non superiore al 5 per cento della disponibilità di iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia della Campania può essere riservata per cacciatori non residenti in Campania.
La Giunta regionale, con regolamento, disciplina l’attuazione delle precedenti disposizioni e, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica l’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia alla fauna stanziale, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori in esso residenti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il relativo territorio agro-silvo-pastorale.”;
3) al comma 4 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: “g bis) da un rappresentante provinciale dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).”