Nei giorni scorsi la Federcaccia Campania nei giorni scorsi ha inviato alla Regione i propri emendamenti alla proposta di modifica alla L.R. 26/2012 sull’attività venatoria.
Venerdì 30 novembre, la Federcaccia Campania ha inviato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, al Presidente dell’8° Commissione Consiliare Regionale, ai Componenti 8° Commissione Consiliare Regionale, alla Giunta Regionale della Campania, ai Capigruppo del Consiglio Regionale della Campania i propri emendamenti alla proposta di modifica alla l.r. 26/2012, avente ad oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.
Come ha dichiarato il Presidente Buglione, la Federcaccia Campania ancora una volta cerca di aprire un dialogo costruttivo con la Regione Campania, sperando di avere ascolto nell’interesse di tutti: cacciatori, istituzioni pubbliche e private, cittadini.
Di seguito, il testo degli emendamenti proposti.
Proposta di modifica ad iniziativa del Consigliere Pietro Foglia alla Legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012 ” norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attivita’ venatoria in campania”.
Note della Federazione Italiana della Caccia-Testo emendato e corretto:
La Federazione Italiana della Caccia della Campania, pur comprendendo le motivazioni che sono alla base dell’iniziativa del Consigliere Pietro Foglia, tesa a dare risposta alle censure mosse dal dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa il profilo di legittimità costituzionale di alcuni articoli della L.R. n. 26 del 9/8/2012, ritiene necessario ed utile che gli interventi, nel recepire le censure formulate e le imprecisioni presenti nel testo, non creino ulteriori motivi di contraddizioni nonché restrizioni per l’attività venatoria. A tal uopo la Federcaccia propone i seguenti emendamenti all’art. 1 commi 9-12-13-14 della proposta del consigliere Pietro Foglia.
– Art. 1 – comma 9: da abrogare. Il testo va confermato così come presente all’art.14 – comma 5, lett. C , L.R. 26/2012.
Motivazioni:
– Il provvedimento che consente l’addestramento dei cani nelle zone appositamente predisposte deve essere adottato dalla G.R. e deve seguire la procedura di tutti gli altri regolamenti. Non può essere disciplinato dal calendario venatorio e subire eventuali variazioni di anno in anno.
– Art. 1 – comma 12: modificare solo il numero dei giorni in cui può essere consentito l’addestramento cani, magari riducendoli da 45 a 35, lasciando invariato quanto riportato all’art. 24, comma 5 della L.R. 26/2012.
Motivazioni:
– erroneamente si tende a confondere le attività di allenamento, addestramento e gare dei cani con l’attività venatoria. E’ questo un errore che non considera la natura dell’atleta-cane, il quale, come qualsiasi altro atleta, ha bisogno di allenamento continuo per essere tenuto nelle migliori condizioni fisiche e di addestramento per acquisire una adeguata educazione venatoria, l’obbedienza ai comandi, il collegamento con il cacciatore etc…
Avere un ausiliario privo di allenamento agli inizi della stagione venatoria equivale a mandare un atleta in campo per una competizione senza che si sia adeguatamente allenato e addestrato. Non può essere preclusa, quindi, la possibilità che tali soggetti siano allenati e/o addestrati in vista della stagione venatoria in terreni incolti o boschivi, liberi da colture in periodi e giorni determinati. Pertanto la norma prevista dall’art. 24 – comma 5 della L.R. n.26/2012 non va modificata.
Diversamente si penalizza un’attività che nulla ha che vedere con l’esercizio di caccia. In merito, infine, alla possibilità di abbattimento di fauna di allevamento nelle apposite ZAC all’uopo istituite, tale esercizio può essere solo riconducibile ma non configurato come attività di caccia e, pertanto non può essere sottoposto alla temporalizzazione propria della caccia.
– Art. 1 – comma 13, va così riscritto: “cacciare nei soprassuoli delle zone boscate colpite in tutto o nella maggior parte da incendio nei 10 anni successivi allo stesso”.
– Art. 1 – comma 14, sostituire il termine “30 giugno” con “31 agosto” ed eliminare ” a pena di esclusione”.
Va in ogni caso precisato che per poter prevedere il consenso degli organi di gestione per l’esercizio di caccia alla avifauna migratoria in un ATC diverso da quello di appartenenza, occorre modificare altresì il comma 1 dell’art. 36 della L.R. n. 26/2012 eliminando le parole ” alla fauna stanziale”. In tal modo agli organi degli ATC viene affidata anche la gestione della fauna migratoria.
Si suggerisce, inoltre, una modifica ulteriore dell’Art. 36, comma 4, lett. a, eliminando le parole “un componente per ogni associazione” diversamente diventa problematico costituire gli organismi di gestione di 19 rappresentanti nel rispetto delle percentuali previste.
Va, infine, sottolineato che la rappresentanza delle associazioni agricole e venatorie negli organismi di gestione degli ATC, così come disposto dall’ art. 36, comma 4, lett. a della L.R. n. 26/2012, non solo non tiene conto della effettiva rappresentatività di ciascuna associazione, ma soprattutto appare in contrasto con l’art. 14 comma 10 della legge 157/92 che recita così: ” Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura complessivamente del 60% dei componenti, dei rappresentanti…… delle organizzazioni agricole….. e delle associazioni venatorie nazionali…. Omissis”.
3 dicembre 2012
Federcaccia