La FIDC CAMPANIA si oppone al ricorso pesentato dal WWF al TAR avverso il Calendario Venatorio 2010/12 e la proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale.
La Federcaccia Campania ha presentato “Atto di Intervento” contro il WWF Italia, ricorrente in giudizio per l’annullamento delle Delibere della Giunta Regionale della Campania del 2010 e del 2011 relative alla “Proroga del Piano Faunistico-Venatorio” ed al “Calendario Venatorio 2011-2012”.
L’intervento è “ad adiuvandum” nei confronti del resistente principale in giudizio Regione Campania, e degli altri resistenti Provincia di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta,Provincia di Avellino, Provincia di Benevento. A rappresentare in giudizio gli interessi della Federcaccia Campania è l’Avvocato Stefano Grieco, con studio in Napoli.
“Spero che il nostro intervento sia foriero di ulteriori e concreti segni tangibili di presenza attiva del mondo venatorio a favore dei cacciatori – ha commentato il Presidente della Federcaccia Campania Prof. Felice Buglione – che, purtroppo, restano sempre sotto gli attacchi strumentali e pregiudiziali di chi vuole solo distruggere”.
“Restiamo, nonostante tutto, a disposizione delle Istituzioni – ha aggiunto il Presidente Buglione – per lavorare all’implementazione di una gestione faunistico-venatoria condivisa da tutti gli attori istituzionali pubblici e privati e, soprattutto, dal popolo dei cacciatori. Perché solo se si lavora nel contesto di una visione di sistema sarà possibile costruire la caccia del futuro, attività a misura d’uomo e dell’ambiente”.
Con il ricorso al Tar Campania, depositato in data 16.3.2011, il WWF ha impugnato, con richiesta di annullamento, la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 991 del 30.12.2010, avente ad oggetto la “Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania”, affermando che tale Piano è stato integralmente annullato dal Tar Campania, con sentenza n. 4639/2001, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 717/2002.
Con i motivi aggiunti, il WWF ha impugnato altresì la successiva deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 420 del 4.8.2011, che ha approvato il calendario venatorio per la stagione chiedendone l’annullamento, con preventiva sospensione del calendario approvato. Ciò in quanto tale deliberazione ha autorizzato in modo illegittimo l’apertura anticipata della caccia dal 1° settembre 2011 alla quaglia ed alla tortora. Tale apertura, secondo il WWF deriva dall’annullato Piano Faunistico- Venatorio e risulta altresì carente della prescritta valutazione di incidenza per la pre-apertura del calendario.
Il Tar Campania, con decreto del 29.8.2011, ha disposto la sospensione del calendario venatorio nella parte relativa alla pre-apertura dell’esercizio venatorio ed ha fissato la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla data del 28.9.2011.
Con l’intervento, la Federcaccia Campania, chiede al Tar Campania il rigetto dell’istanza cautelare in quanto totalmente carente dei presupposti di legge richiesti e, nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo, integrato con motivi aggiunti, perché inammissibile ed infondato. In particolare, la Federcaccia Campania fa rilevare che non sussiste per il ricorrente alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla pre-apertura del calendario venatorio, in quanto alla data della trattazione dell’istanza cautelare è ormai decorso il periodo di pre-apertura della caccia alla tortora ed alla quaglia.
Inoltre, il motivo a base del ricorso del WWF è chiaramente inammissibile ed infondato in quanto la richiamata sentenza del TAR Campania 4639/2011, ha solo censurato alcune parti del Piano Faunistico Venatorio Regionale che, comunque non inficiano la proroga del Piano ed il relativo esercizio dell’attività venatoria.
Anche in relazione al ricorso del WWF per motivi aggiunti, la Federcaccia Campania contesta l’inammissibilità e l’infondatezza. Ciò sia poichè non regge la contestazione dell’annullamento del Piano Faunistico-Venatorio, sia poichè sono ampiamente decorsi i termini per impugnare la delibera della Giunta Regionale per presunta incompetenza dell’Organo deliberante.