Sentenza del TAR
In merito al decreto del TAR Calabria pubblicato nella giornata di ieri, a seguito dell’ennesimo ricorso delle associazioni animal-ambientaliste, bisogna fare necessaria chiarezza: il dispositivo rigetta la pretesa di sospensione degli effetti del comunicato della Regione Calabria del 10.01.2025 con cui si dava notizia che, a seguito della modifica dell’art. 18, L. 157/1992 la caccia ai Turdidi poteva proseguire fino al 30 gennaio 2025. Nessun valore dispositivo è invece da riconoscere al passaggio motivazionale contenuto in detto decreto che fornisce un’interpretazione restrittiva, che non si condivide, circa l’applicazione dell’articolo 18, comma 4 della legge 157/92 come modificato dall’ultima Legge di Bilancio.
Modalità di prelievo
Difatti i nuovi commi 1 e 4, dell’art. 18, L. n. 157/92 dispongono che fino alla sentenza che definisce il giudizio (che non è quella del TAR che è stata appellata dinnanzi al Consiglio di Stato che deciderà il prossimo 29 aprile), l’attività venatoria è autorizzata e legittimata dalla legge e non più dal calendario venatorio e, ai fini delle modalità di prelievo (carniere giornate e orari di caccia), l’attività è regolata dall’ultimo calendario valido, che nel caso della Calabria, non essendo impugnati orari e numero di capi prelevabili, si può considerare quello della stagione in corso 2024/25. Pertanto, al contrario di quanto le associazioni ambientaliste-animaliste vogliono sostenere, in Calabria, le nuove misure della finanziaria trovano applicazione, proprio in forza del decreto del presidente del TAR Calabria che ha rigettato l’istanza di sospensione del comunicato della Regione Calabria 10.01.2025 alla quale residua il potere/dovere di nuovamente rideterminare la chiusura della caccia ai Turdidi.
La prossima Camera di Consiglio
Federcaccia Calabria, convinta delle argomentazioni che precedono, si è costituita nel giudizio proposto al TAR Calabria dalle associazioni ambientaliste-animaliste e, dopo aver ottenuto il rigetto dell’istanza di sospensione, parteciperà alla prossima Camera di Consiglio del 19 febbraio per sostenere con forza le proprie tesi. E’ di queste ore la notizia che alcuni cacciatori nel pomeriggio di ieri sono stati sanzionati per aver esercitato la caccia ai Tordi sul rilievo dei Carabinieri Forestali verbalizzanti che il decreto del Presidente del TAR n. 42 del 23.01.2025 avrebbe addirittura modificato l’art. 18, L. 157/1992 oggi vigente. Ogni commento al riguardo è superfluo e, nel ribadire che presteremo la più ampia assistenza legale ai cacciatori sanzionati, Federcaccia valuterà tutte le più opportune azioni a tutela dell’intera categoria dei cacciatori calabresi.
La precauzione da usare
Infine, stante la confusione venutasi a creare a seguito del decreto di ieri del Presidente del TAR, Federcaccia invita LA REGIONE CALABRIA a fare chiarezza e, nell’esercizio dei propri poteri confermare la chiusura al 30 gennaio 2025 della caccia ai Tordi. Fino a tale conferma, ovvero in assenza di DIVERSE determinazioni istituzionali, Federcaccia invita solo per mera “precauzione” i cacciatori calabresi ad astenersi dalla prosecuzione dell’esercizio venatorio ai Turdidi (fonte: FEDERCACCIA CALABRIA).