Quali sono i presupposti e i limiti delle autorizzazioni? Il richiedente deve essere titolare di licenza di caccia in corso di validità e con assicurazione valida per gli interventi di controllo extravenatori. Nel caso di uso di arma a canna rigata, il richiedente deve aver ottenuto l’abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. L’autorizzazione sarà rilasciata solo ai proprietari e ai conduttori dei fondi che abbiano subito danni da cinghiale accertati nei sei mesi precedenti e il controllo potrà essere effettuato solo su tali fondi: quindi solo a seguito di un danno effettivo e non a fronte del semplice avvistamento di cinghiali.
Si deve inoltre trattare di “danni alle colture” e “al sistema agrario”. Le attività di controllo potranno svolgersi da un’ora prima del sorgere del sole sino a un’ora dopo il tramonto, tutti i giorni della settimana, esclusivamente da “punti fissi preindividuati e sopraelevati” (quindi è opportuna la realizzazione di altane). Comunque il controllo non potrà essere effettuato dai proprietari dei terreni ricadenti in Oasi di protezione, parchi, zone di ripopolamento e cattura e nei siti di rete Natura 2000 (salvo accordi diversi con l’ente gestore del sito).
Ogni singola uscita dovrà essere comunicata alla Polizia Provinciale, a cui dovrà essere comunicato ogni singolo abbattimento precisando sesso, peso intero, classe di età con apposite schede di rilievo biometrico. Subito dopo l’abbattimento dovrà essere apposta fascetta inamovibile al tendine d’Achille. La carcassa dell’animale sarà assegnata al titolare della autorizzazione, con l ‘obbligo di eseguire i campionamenti biologici da trasmettere all’IZSLER con apposita scheda. In periodo di caccia, gli autorizzati non potranno esercitare la caccia nei giorni in cui si dedicano al controllo.