L’articolo 75 del Regio Decreto 635 del 1940 (“Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) ha permesso a un uomo di ottenere l’annullamento degli atti della Prefettura di Genova che aveva negato il porto di arma individuale non di tipo da guerra. In base a quanto documentato nel ricorso di questa persona al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, è stato provato il servizio permanente nell’Esercito Italiano, oltre alla partecipazione alle missioni all’estero.
Questi “precedenti” e la precisazione di sentirsi in pericolo a causa di informative ricevute dalle forze armate su attacchi al personale militare in divisa e in borghese hanno fatto la differenza. La disposizione era stata pensata quasi interamente per gli appartenenti alla ormai disciolta milizia fascista: l’ultimo comma parla comunque degli ufficiali in servizio permanente delle forze armate e della possibilità di chiedere e ottenere l’autorizzazione al porto di rivoltella.
In situazioni del genere non c’è differenza tra chi indossa la divisa e chi gli abiti civili. La Prefettura aveva negato l’autorizzazione considerando l’uomo un “semplice” cittadino, senza tenere in debita considerazione la norma che era stata denunciata in maniera regolare. Questa sentenza è senza dubbio interessante e sarà un precedente importante in futuro.
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