Cavalli: L’on. Monica Faenzi presenta alla Camera dei Deputati una proposta di legge sulla realizzazione di recinti coperti per attività equestri.
L’onorevole Monica Faenzi ha presentato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, un’articolata e innovativa proposta di legge dal titolo eloquente: “Disposizioni in materia di edilizia, per la realizzazione di recinti coperti volti a favorire lo svolgimento di attività equestri”.
Si tratta di un vuoto legislativo che esisteva nel nostro ordinamento che l’onorevole Faenzi, membro della XIII Commissione Agricoltura, nonché amazzone provetta, e quindi competente in materia di equitazione, vorrebbe con questa proposta di legge colmare. “ Questa proposta di legge intende sostenere e valorizzare l’attività equestre, sia essa svolta nell’ambito sociale, ludico-addestrativa o agonistica – spiega l’onorevole del Pdl -, ma anche nell’ambito turistico e sportivo, attraverso la realizzazione di recinti coperti in grado di ospitare gli equini, al fine di consentire in ogni periodo dell’anno, lo svolgimento della pratica equestre e favorire lo sviluppo economico e la crescita culturale dei centri ippici e delle strutture similari, su tutto il territorio nazionale, nel completo rispetto dell’ambiente”.
In effetti, negli ultimi anni il numero dei centri ippici e delle associazioni che svolgono attività equestre, sull’intero territorio nazionale è cresciuto in maniera considerevole a conferma che le attività equestri ed in particolare quelle riconducibili al cosiddetto turismo equestre, svolgono un ruolo sociale ed economico di rilevante importanza per il nostro Paese.
“Appare condivisibile conseguentemente, incrementare i valori e i principi che s’identificano nella proposta sia essa sportiva o culturale – continua Faenzi -, che rendono protagonista questo meraviglioso animale attraverso la valorizzazione delle sue qualità e delle molteplici utilizzazioni attuali, nei settori agricolo, turistico, pedagogico, terapeutico ed altri”.
Le disposizioni previste all’interno della proposta di legge, perseguono due direzioni aventi entrambi la stessa finalità: lo svolgimento dell’attività equestre nell’arco dell’intero anno, attraverso la realizzazione dei recinti coperti, comunemente chiamati paddock, che contribuiscono a salvaguardare la salute e la tutela del cavallo e consentire pertanto per i centri ippici di diffondere maggiormente la pratica di corrette dinamiche relazionali tra uomini animali e ambiente. A tale scopo con l’articolo 1 s’intende tutelare e incentivare le attività equestri, aventi finalità di rilevante valore sociale, ludico-addestrativa o agonistica, turistica e sportiva, attraverso interventi volti alla realizzazione di recinti coperti destinati ad ospitare esemplari di razza equina, nel rispetto della potestà legislativa concorrente in materia di edilizia e nell’alveo del quadro normativo generale esistente.
Il successivo articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei modelli standard, per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi equestri dei manufatti in questione di cui al precedente articolo 1.
E’ previsto un costo standard, il cui importo non deve superare i 500 euro, per finanziare i successivi controlli dell’autorità comunale.
Inoltre s’intende stabilire come previsto peraltro dal successivo comma 2, che le imprese edili che realizzano i manufatti standard e li autocertificano, come conformi, non siano soggette ad altra autorizzazione. In tal modo si persegue la finalità di velocizzare le procedure autorizzative e burocratiche necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali individuate nei recinti coperti all’interno dei centri ippici o di altre strutture dove si svolge l’attività equestre.
Il successivo comma 3 precisa che i manufatti realizzati in difformità rispetto ai modelli standard autorizzati, seguono le normali procedure autorizzatorie.
L’articolo 3 dispone in materia di controlli sull’attività urbanistico-edilizia, stabilendo che per la realizzazione di recinti coperti, previsti dalla presente legge, il dirigente o responsabile del competente ufficio del Comune su cui è realizzato il manufatto, accertata l’esecuzione in difformità, rispetto allo standard, provvede all’esproprio del manufatto.
L’articolo 4, infine, detta disposizioni sanzionatorie amministrative sia per i trasgressori la cui attestazione risulti falsa e mendace per la realizzazione dei manufatti standard previsti dal comma 2 dell’articolo 2, che sanzioni amministrative per il dirigente o responsabile del competente ufficio al momento dell’ultimazione dei lavori, in caso di mancata ottemperanza dei controlli di cui al precedente articolo 3.
Inoltre, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali in materia urbanistica causate dalla realizzazione dei manufatti previsti dalle disposizioni previste dalla presente proposta legge che determinano deturpazioni paesaggistiche situate nei territori faunistici che subiscono evidenti danni, le Regioni prevedono ulteriori disposizioni sanzionatorie amministrative pecuniarie.