La legge regionale sulla caccia dell’Emilia Romagna ha appena subito una serie di modifiche, nello specifico quelle di un progetto della Giunta Regionale che hanno ottenuto la maggioranza dei voti. L’esame ha riguardato i 60 articoli del testo, 168 emendamenti e un ordine del giorno. Anzitutto, bisogna precisare che si tratta della Legge Regionale numero 8 del 1994, recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”. L’intento è stato soprattutto quello di adeguare le norme in materia, visto che di recente è stato riformato il sistema di governo regionale e locale e che bisogna “fare i conti” anche con il cosiddetto Collegato Ambientale.
Le novità sono state introdotte a partire dal primo articolo (“Gestione faunistica-venatoria del territorio”): non si fa più riferimento al concorso delle Province emiliane e romagnole per quel che concerne le attività di gestione e monitoraggio della fauna e degli habitat naturali. Stesso discorso vale per il secondo articolo, quello relativo alla pianificazione regionale dell’attività venatoria, con l’introduzione di un comma apposito che parla del coinvolgimento dei consigli di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, i titolari delle aziende faunistico-venatorie e gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità.
Altro comma nuovo di zecca è quello che precisa un compito fondamentale dell’assemblea legislativa: quest’ultima avrà infatti l’incarico di approvare il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale facendo riferimento alla carta delle vocazioni faunistiche e al piano territoriale-regionale. Di un certo interesse è, poi, l’autorizzazione di cui sarà competente la Regione Emilia Romagna, dopo aver sentito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dell’istituzione di aziende faunistico-venatorie nei limiti, la densità e la collocazione territoriale che sono indicati dal piano e da calcolare in base alla superficie agro-silvo-pastorale.
L’obiettivo di questa previsione è quello di garantire una maggiore pluralità di utilizzazione del territorio. Non manca nemmeno la cinofilia in questa legge regionale modificata. Nelle zone oppure nei campi la Regione autorizza l’istituzione dei campi di gara, i quali non possono superare i 40 ettari e che non possono superare l’unità per ogni zona e campo. Questi campi sono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con la facoltà di sparo da parte del conduttore (per tutti i dodici mesi dell’anno) ed esclusivamente sull’avifauna selvatica di allevamento che appartiene alle specie cacciabili indicate nell’autorizzazione e marcate in maniera opportuna. Infine, l’autorizzazione stessa viene revocata nell’ipotesi di sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria.