VISTO il DPCM del 25 ottobre 2020 riguardante ulteriori misure contro la diffusione del contagio da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza n.82 del 20 ottobre 2020 della Regione Campania;
VISTO il Chiarimento n.39 del 22 ottobre 2020 della Regione Campania;
VISTA l’Ordinanza n.83 del 22 ottobre 2020 della Regione Campania
Si chiarisce che:
l’attività venatoria può essere svolta rispettando rigorosamente le disposizioni ministeriali riguardo l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il distanziamento sociale, la frequente detersione delle mani, il divieto di creare assembramenti e il divieto di creare condizioni di possibile diffusione del contagio da COVID-19. Contrariamente invece, stando all’ultimo DPCM del 25 ottobre 2020 sono sospese manifestazioni e gare di settore fino al 24 novembre 2020, termine al momento stabilito dal DPCM stesso.
Permane il divieto di praticare l’attività venatoria in una provincia della Campania diversa da quella in cui si risiede anagraficamente e in cui è dichiarato il domicilio abituale.
Se il cacciatore residente anagraficamente in una provincia è iscritto presso le liste di un A.T.C. diverso dalla propria residenza anagrafica non può svolgere l’attività venatoria in quell’ ambito territoriale di caccia e per esercitare il proprio diritto deve ricorrere alla prenotazione di giornate di caccia attraverso la procedura di mobilità venatoria nell’ambito territoriale di caccia dove ha la residenza anagrafica.
Resta consentito l’esercizio dell’attività venatoria per i cacciatori campani che sono iscritti nelle liste degli A.T.C. fuori regione e per chi è residente anagraficamente fuori regione ed è iscritto in un A.T.C. della Campania.
In questo caso è ammesso il solo attraversamento delle province della Campania diverse da quelle di residenza anagrafica per raggiungere e/o rientrare da un A.T.C. fuori regione.
Si ricorda altresì che in base all’ultimo del DPCM del 25 ottobre 2020 tutti i circoli ricreativi e/o socio culturali devono restare chiusi fino al 24 novembre 2020.
Si precisa che l’inosservanza di tali disposizioni comporta non solo una sanzione amministrativa bensì la contestazione ai sensi dell’Art.650 del Codice Penale “ Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” che prevede, se il fatto non costituisce più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a €206,00.
Federcaccia Campania invita tutti i cacciatori della Campania alla scrupolosa osservanza di tali disposizioni in particolar modo nell’esercizio della caccia in braccata al cinghiale ed in generale in tutte le forme di caccia che possono creare condizioni di presenza contemporanea di più cacciatori.
Si sollecitano i Presidenti di sezione a dare massima diffusione tra i cacciatori e richiedere la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti. (Ufficio stampa Federcaccia Campania)