Doppio colpo alla caccia in Veneto. Con due distinti pronunciamenti, il Tar ha accolto altrettanti ricorsi delle associazioni animaliste, da un lato annullando una parte del calendario venatorio regionale e dall’altro sospendendo l’ultima delibera della giunta in materia. Esulta il Partito Democratico, chiedendo però chiarezza su giorni e specie autorizzati. Il primo verdetto riguarda la causa avviata dalla Lega per l’abolizione della caccia contro la Regione, con la quale si erano schierati l’Ente produttori selvaggina e la Federazione italiana della caccia.
Nel mirino della Lac c’era il calendario approvato nel luglio scorso, nella convinzione che la Regione «si sarebbe discostata dalle indicazioni fornite dal parere fornito dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica», e cioè l’Ispra, «senza adeguata motivazione, senza disporre dei dati concernenti gli abbattimenti degli anni precedenti e in violazione del divieto di caccia nel periodo pre-nuziale», previsto dalla normativa europea. Al termine di lunghe e articolate motivazioni, la sentenza ha disposto l’annullamento del provvedimento nella parte in cui consentiva il prelievo venatorio della pavoncella, stabiliva la chiusura della caccia alla quaglia oltre il 31 ottobre e di quella alla cesena e al tordo sassello oltre il 20 gennaio, fissava lo stop sempre oltre il 20 gennaio per gli esemplari di avifauna acquatica come germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, codone, mestolone, marzaiola e beccaccino.
La seconda decisione coinvolge la delibera, impugnata dall’Associazione vittime della caccia (sempre con l’opposizione della Federazione italiana caccia), che autorizzava la caccia proprio all’avifauna acquatica per i giorni 26, 29 e 31 gennaio. Il decreto cautelare ha sospeso la validità dell’atto per le specie canapiglia, frullino, beccacino e mestolone, fino alla camera di consiglio del 9 febbraio (Il Gazzettino).