Esce finalmente il calendario venatorio 2019/20 della Toscana in forma ufficiale, con alcune modifiche rispetto ad alcune bozze diffuse in precedenza.
DELIBERA
1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:
1.1) dal 15 settembre al 31 dicembre 2019 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2020, in presenza di specifici piani di prelievo.
1.2) dal 15 settembre al 30 novembre 2019 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa.
Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell’Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2019 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 in presenza di specifici piani di prelievo;
1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019 la caccia è consentita alla specie allodola;
1.4) dal 15 settembre al 8 dicembre 2019 la caccia è consentita alla specie lepre comune;
1.5) dal 15 settembre al 31 ottobre 2019 la caccia è consentita alle specie combattente, quaglia e tortora (Streptopelia turtur); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;
1.6) dal 1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2020 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
1.7) dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alla specie moretta;
1.8) dal 15 settembre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone,
moriglione, pavoncella, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
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1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2020 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento;
1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2020 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.
2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:
2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, nel rispetto dell’arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall’art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell’Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.2) Nelle aree vocate di cui all’art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio;
ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale.
2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 14 gennaio 2019, dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2019. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale durante il periodo di caccia di cui al precedente punto 2.1) nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell’area vocata;
2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019, a tutti i cacciatori iscritti all’ATC e ai cacciatori autorizzati negli istituti privati;
2.5) nelle more della realizzazione dei piani di prelievo relativi alle aree non vocate può essere prevista la caccia in braccata nei periodi individuati per comprensorio di cui al precedente punto
2.1) nelle aree boscate e cespugliate poste all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata, fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio.
2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell’Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;
2.7) ai sensi di quanto previsto all’art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;
3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:
– allodola, 50 capi per cacciatore, con un massimo di 10 capi al giorno,
– codone, quaglia e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
– tortora 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
– moretta, 20 capi per cacciatore,
– moriglione, 10 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
– beccaccia, 20 capi per cacciatore di cui 3 al giorno,
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– combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
– starna, 5 capi per cacciatore;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l’uso del cane:
4.1) dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, l’utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
4.2) dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 l’utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all’uopo individuate dall’ATC;
4.3) dal 1° al 31 gennaio 2020 l’utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l’utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie;
4.4) dal 1° al 31 gennaio 2020, l’utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell’Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4.5) dal 1° al 31 gennaio 2020 è consentito altresì l’utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
5) di stabilire che l’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito dal giorno 18 agosto 2019 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;
6) di vietare l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra;
7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:
• nel mese di gennaio l’esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione della caccia agli ungulati;
• divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
• divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
• divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula);
• divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
• divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
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• relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell’Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Spatula querquedula), Mestolone (Spatula clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Mareca strepera), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella;
8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all’atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;
9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT n. 803 del 24.07.2017, l’utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata “TosCaccia” sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo;
10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all’articlo 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristico venatorie non sia obbligatoria l’annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento;
11) di stabilire, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell’arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all’art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l’attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l’Applicazione denominata “TosCaccia”, o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all’art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza
domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all’art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App “TosCaccia”;
12) di stabilire che l’apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il
calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell’apertura anticipata;
13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;
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14) di dare atto infine che ai sensi dell’art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.