Il parere di indirizzo
Un parere di indirizzo quello del Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, che in risposta all’interrogazione presentata dall’On. Francesco Bruzzone, responsabile del Dipartimento Lega per la gestione della fauna selvatica, si é espresso in merito alla definizione della natura giuridica degli esemplari faunistici allevati rispetto a quelli selvatici.
Le indicazioni della giurisprudenza
Il Ministero, si é trovato in linea con le indicazioni giurisprudenziali indicate da Bruzzone nel proprio testo, valutando l’opportunità di una modifica legislativa ad hoc. “Finalmente viene fatta chiarezza anche per i richiami vivi allevati, abbiamo ottenuto il via per le modifiche normative sul recepimento della giurisprudenza in materia, su cui il nostro Dipartimento sta già lavorando” dichiara Bruzzone che sottolinea “il Ministero ha inoltre opportunamente evidenziato, come la fauna allevata sia sottoposta ad una diretta selezione da parte dell’uomo, che ne controlla e ne regola la riproduzione, plasmandone nel tempo genoma e attitudini, da cui si evince ulteriormente il fatto che la medesima non sia assoggettabile agli obblighi previsti per la fauna selvatica omeoterma.
Esemplari faunistici
Un passo in avanti tanto importante quanto necessario in merito alla definizione della natura giuridica degli esemplari faunistici a fenotipo ancestrale, allevati e custoditi in regime di detenzione nonché per far chiarezza sulle numerose controversie legate ai richiami vivi di allevamento, detenuti e utilizzati nella caccia da appostamento (fonte: FIDC).