Nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre 2011, la Fidc Campania con propria comunicazione ufficiale ha fatto pervenire all’Ufficio Caccia della Regione Campania le proprie osservazioni e proposte riguardo il Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Il documento inviato alla Regione Campania è la sintesi del lavoro dei Presidenti delle Sezioni Provinciali Fidc che, nell’ambito del Consiglio di Presidenza, ha consentito la raccolta delle osservazioni dei dirigenti e cacciatori.
Il Presidente Fidc Campania, Felice Buglione, ha così commentato, “Continuiamo ad essere sui fatti e sulle cose che incidono sull’attività venatoria in Campania e che, soprattutto, diventano rilevanti per l’esercizio della stessa da parte dei tesserati Fidc e dei cacciatori campani in genere”.
Prosegue poi Buglione, “Tali osservazioni rappresentano punti di riflessione e apertura ad un dialogo “tecnico” con gli organi istituzionali preposti al fine di garantire e tutelare i diritti ed i doveri dei cacciatori campani e, soprattutto per consentire una pianificazione e gestione dell’attività venatoria in Campania rispettosa delle norme e dei regolamenti europei, nazionali e regionali”.
Nel dettaglio, le osservazioni e proposte sono le seguenti:
– Al punto 2.6 “aspetti faunistici”, pag. 45 del testo, penultimo capoverso: “Le seguenti specie sono cacciabili in Campania ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 8/96, così come modificato dalla L.R. n. 15 del 26/07/2002” – Eliminare le specie: Colino della Virginia – Combattente – Pittima Reale – Taccola – Pasera d’Italia – Passera Mattugia – Passera Oltremontana.
– Al comma successivo: “ si noterà che …… corretto l’articolo 16” – Va completamente eliminato e sostituito dal seguente: “Alle specie riportate nel suddetto elenco, va aggiunta la Coturnice ( alectoris graeca) in quanto specie che negli anni 50/80 popolava ampi areali montuosi della nostra regione e che è tuttora presente, sia pure in pochi piccoli branchi, sui monti del Matese ed in altre aree del Parco del Cilento.
– Al punto 2.9 di pag. 54 va eliminato il comma 2 “L’elenco delle specie ….. come specie da immettere”.
– Alla pagina 56, dove si parla di “lepre europea” e “distribuzione” – Occorre modificare nel modo seguente: la lepre europea è considerata tuttora specie alloctona in Campania, sebbene continue e massicce immissioni ripetutesi negli anni 70/80 ed a seguire abbiano fatto si che essa soppiantasse e sostituisse del tutto la lepre italica, così come tale. Pertanto parlare ancora oggi di presenza di lepre italica autoctona e non ibrida in regione Campania rappresenta solo un’ ipotesi molto difficile da dimostrare. E’ preferibile riconoscere e prendere coscienza che la lepre europea “lepus communis” ha di fatto oggi soppiantato la specie italica, occupando quegli areali che quest’ultima prediligeva.
– Alla pagina 61, dopo specie “ Coturnice”, inserire specie “ pernice rossa” ( alectoris rufa). La pernice rossa, specie particolarmente rustica e di grosso interesse venatorio, è capace di attecchire e riprodursi copiosamente nei più diversi siti ed ambienti del nostro territorio. Non può definirsi specie “alloctona” essendo stata presente in passato negli areali montuosi di confine con il Molise e la Basilicata, da dove si è diffusa anche nei nostri territori.
– Alla pagina 88, dopo specie “Coturnice”, aggiungere “Pernice rossa”.
– Al punto 7.3, “ centri pubblici di produzione….”, pag. 131 – dopo la specie Coturnice aggiungere all’elenco: “ Pernice rossa” (alectoris rufa) e “quaglia” (coturnix coturnix).
– Al punto 7.4, “ Centri privati di produzione…..” pag. 132 – dopo la specie Coturnice aggiungere all’elenco: “ Pernice rossa” (alectoris rufa) e “quaglia” (coturnix coturnix).
– Al punto 7.5, pag. 133, “ Zone e relativi periodi per l’addestramento ……” – eliminare il comma 4 ( le attività previste….. sui siti Natura 2000).
– Capitolo 3, “Metodologie e indirizzi seguiti”: al punto 3.1, e precisamente al 5° capoverso, riteniamo che il numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC non deriva dalla moltiplicazione dell’indice di densità venatoria per la superficie soggetta alla gestione programmata, ma bensì dividendo l’indice di densità per la T.A.S.P. ( Territorio Agro – Silvo – Pastorale );
– Capitolo 6.4, “Densità Venatoria”: L’indice di densità venatoria 0,0526, fissato dall’art.14 comma 7 della L.157/92 e divulgato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, è quello minimo e non massimo come indicato in questo capitolato del P.F.V.R.
– Capitolo 7.2, “Zone di Ripopolamento e Cattura” : Dato che la legge Regionale 8/96 art. 12 comma 3 e 7 indica che tali zone hanno una durata di 5 anni, non riteniamo necessario che vengono vincolate alla durata del piano.
– Capitolo 7.6 : Ovviamente inserire tra le specie da poter usufruire per tali manifestazioni la Coturnice e la “ Pernice rossa” (alectoris rufa).
– Capitolo 9.4, “Indirizzi per il Calendario Venatorio”: come già evidenziato da una nota dell’Ispra il prelievo venatorio è consentito nelle decade di sovrapposizioni sia per quanto riguarda il periodo pre nunziale che per quello migratorio, quindi ne deriva che le considerazioni espresse nell’ultimo capitolato e precisamente ai punti 1 – 2 e 5 non hanno nessun rilievo scientifico ed il punto 7 andrebbe eliminato perché ripetitivo in quanto già affermato in precedenza, ma andrebbe evidenziato una metodologia di controllo per i su detti predatori in quanto specie nettamente in forte incremento.