Assoarmieri ha deciso di aggiornare le disposizioni e i comportamenti che devono tenere le armerie nel nostro paese alla luce del Dpcm varato lo scorso 3 novembre e delle zone rosse, arancioni e gialle stabilite in seguito per differenziare l’Italia in base ai contagi. Ecco quanto riferito dalla stessa associazione in merito: “Assoarmieri, come anticipato, è prontamente intervenuta presso il Ministero dell’Interno per confermare la propria interpretazione di quanto contenuto nell’allegato 23 del DPCM in merito al “Commercio al Dettaglio”, che individua tutte le attività per cui è esclusa la chiusura nelle zone “rosse” (scenario tipo 4) e che fa espresso riferimento, tra queste, al Commercio al dettaglio di articoli sportivi e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.
A nostro avviso, anche sulla base delle interpretazioni dei legali di ANPAM e del CESDEA (Centro Studio di diritto Europeo sulle Armi), le armerie rientrano in tale casistica e pertanto, nella misura in cui effettuano vendita al dettaglio di articoli sportivi e articoli per il tempo libero, possono rimanere aperte anche nelle regioni c.d.“rosse”. Questo discorso vale ancor di più per quelle armerie che hanno, tra i codici ATECO della propria attività, anche quello relativo alla vendita di prodotti sportivi. A questo aggiungiamo che, anche per le zone individuate nello “scenario di tipo 4” menzionato all’art.3, nelle “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“ non sono indicate come sospese (ed è questo l’elemento essenziale) le attività produttive.
Preso atto che le attività prevalenti delle armerie sul territorio italiano e in particolar modo nelle zone rosse attengono a quell’attività d’impresa che è la “riparazione mediante revisione generale meccanica completa e rimessa a nuovo di armi“ e che tale attività rientra nella categoria generale della “riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature”, sulla base di queste premesse di natura giuridica Assoarmieri suggerisce ad ogni singola armeria che volesse svolgere la propria attività di collaudo di armi spostandosi dal luogo dell’armeria presso i poligoni di tiro individuati, di richiedere alle locali Prefetture l’autorizzazione a procedere, ritenendo tale attività nelle “comprovate esigenze lavorative“ di cui all’art.3 comma 4 lettera a) del DPCM citato, sempre nella stretta osservanza delle prescrizioni di sicurezza e di distanziamento richieste e disposte dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid -19.
Ai fini di un’efficace e corretta implementazione delle misure, sarà anche indispensabile che tutta l’attività realizzata in questo contesto dall’armeria per adeguarsi a tali prescrizioni trovi corrispondenza in un’adeguata reportistica dei presidi e azioni messe in atto. Ribadiamo infine che le indicazioni sopra riportate devono considerarsi suggerimenti di Assoarmieri in base alla lettura dell’ultimo DPCM e relativi allegati e, pertanto, potranno essere suscettibili di future modifiche, a seguito di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero dell’Interno che sarà nostra cura comunicarVi appena in nostro possesso”.