Mi interessa invece molto di più la motivazione che ha dato la sentenza. La Corte ha dichiarato che l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva «Uccelli» deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo. In pratica, il mantenimento di attività tradizionali non può costituire una deroga.
Purtroppo mancano i principi di base per difendere le tradizioni che caratterizzano ogni Paese. C’è un appiattimento verso una legislazione unica, che non lascia spazio a deroghe basate sulle tradizioni di anni e anni. Siamo stati anche noi vittime di una decisione in tal senso con il nostro amato spiedo bresciano. E questo purtroppo dà il metro di come vengono considerate ormai le tradizioni”.