La Corte di Cassazione ha deciso di confermare una condanna nei confronti della Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), nello specifico dopo aver approfondito i controlli sui cacciatori delle guardie zoofile di questa associazione. Secondo i giudici di Piazza Cavour, in particolare, la vigilanza di questi soggetti deve riguardare i reati su animali da affezione e non quelli selvatici. La conferma si riferisce a una condanna dei giudici di Firenze. Le guardie della LAC hanno usurpato per tre volte delle funzione pubblica con i loro controlli venatori.
Non avevano alcun titolo per effettuare questa attività, anche perchè l’unico documento era un decreto di guardia giurata zoofila. Ecco cosa dice la sentenza: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione. Ne consegue che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa legge n. 189 del 2004 nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente alla tutela degli “animali da affezione”, cioè degli animali domestici”.