La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del Molise che consente alla Giunta di estendere il periodo del prelievo venatorio in caso di eccessiva presenza sul territorio di una specie faunistica cacciabile. Con il ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2020).
Tale disposizione aggiunge all’art. 27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 1-bis, il quale prevede che: “Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l’intero arco temporale inteso dall’inizio al termine dell’intera stagione venatoria”.
Ad avviso del ricorrente, tale norma invaderebbe la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, in quanto in contrasto con gli artt. 18, commi 1, 2 e 4, e 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). “Queste disposizioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – si legge nel dispositivo – detterebbero infatti standard minimi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale, non derogabili in peius nell’esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia”.