Tali esigenze devono essere ricondotte alla casistica di quelle attività che non possono essere differite ai sensi della nota del 02/03/2020. Pertanto le attività lavorative sono da intendersi quelle correlate con quanto previsto dall’allegato 1, lett. C, numeri 2 e 3. Con particolare riferimento ai trasporti di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche si rappresenta che questi potranno essere trasportati solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali. Di seguito alcuni esempi non esaustivi:
– Rientro nel luogo usuale di detenzione;
– Spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie;
Sono, invece, espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludico ricreative e per addestramento degli stessi. Infine, si rappresenta che nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni. Tutte le movimentazioni, inoltre, devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente”.