Caccia – Decreto Legislativo 26 ottobre 2010: Caccia non è solo passione ed esperienza, ma soprattutto normative e leggi che la regolamentano.
Sarà dunque di vitale importanza per il cacciatore rimanere sempre aggiornati sulle nuove normative, specie quando regolamentano la detenzione di armi da fuoco come nel caso del dl 26 ottobre 2010. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Il cacciatore esperto non solo conosce a menadito tecniche e terreni di caccia, bisogni e necessità del proprio fidato segugio, ma soprattutto dovrà avere un’ottima conoscenza delle leggi e delle norme che regolamentano la propria passione.
Sarà dunque il caso di conoscere con una certa precisione il Decreto Legislativo 26 Ottobre 2010, n. 204, dato che interviene a modifica della direttiva 91/477/CEE in relazione all’acquisizione, ma specialmente al controllo ed alla detenzione di armi.
Obbiettivo del decreto è principalmente quello di conciliare le esigenze della circolazione delle armi, libera ed agevole sul mercato interno, con la necessaria protezione e sicurezza relativa all’incolumità pubblica. Naturalmente il decreto mantiene una notevole coerenza con quelli che sono stati i principi che hanno ispirato la normativa comunitaria, adattando la legge italiana in materia di armi a quelle che sono le necessità europee.
I punti salienti del decreto riguardano diversi aspetti, ma principalmente le definizioni di:
• arma da fuoco;
• parte;
• munizione;
• tracciabilità ;
• intermediario;
• armaiolo.
Nello specifico armi sono tutte le portatili a canna, capaci di espellere, pensate o modificate in maniera tale che possano espellere un colpo, una pallottola o un proiettile grazie all’azione di un combustibile propellente.
Armi da caccia saranno più precisamente definiti i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata e con caricamento singolo manuale o a ripetizione semi automatica, nel caso siano camerabili cartucce con un calibro di 5,6 millimetri e con bossolo a vuoto di altezza che sia uguale o superiore ai 40 millimetri.
Sono da intendersi armi da caccia anche i fucili e le carabine ad anima rigata con identiche caratteristiche alle precedenti, che comunque utilizzino cartucce di calibro superiore ai 5,6 millimetri, anche se con il bossolo a vuoto dall’altezza inferiore ai 40,7 millimetri. Da notare inoltre che per i fucili da caccia che siano in grado di camerare le cartucce pensate per pistola o rivoltella, è previsto il limite detentivo di 200 cartucce cariche.
Parte dell’arma da fuoco è invece qualsiasi componente o meglio ancora qualsiasi elemento di ricambio, progettato specificatamente per l’arma da fuoco, fondamentale per il funzionamento della stessa. Parti dell’arma da fuoco sono nello specifico la canna, il fusto, la carcassa, il carrello o tamburo, l’otturatore e tutte le componenti pensate per limitare ed attenuare il rumore dello sparo dell’arma da fuoco.
Altra definizione importante è quella di munizione descritta come l’insieme della cartuccia comprensiva di bossoli, inneschi, polvere da sparo e pallottole che si usano tramite arma da fuoco.
Fondamentale anche il concetto di tracciabilità, specialmente per la sicurezza e incolumità pubblica. La tracciabilità di un’arma da fuoco è quel controllo sistematico effettuato nel percorso seguito dalla stessa, insieme a tutte le sue parti e munizioni, che passa dalle mani del fabbricante a quelle dell’acquirente. La tracciabilità è inoltre fondamentale per rintracciare eventuali fabbricazioni e traffici illeciti di armi.
Infine risultano particolarmente importanti, per far chiarezza in questo ambito, anche la definizione di intermediario ed armaiolo; il primo è una persona fisica o giuridica diversa dall’armaiolo, che esercita un’attività consistente nella vendita o acquisto, e trasferimento delle armi, sia integralmente che nelle loro parti, pur senza averne la materiale disponibilità. Diverso è l’armaiolo, persona fisica e giuridica che fabbrica e commercia, scambia e assembla o ripara le armi e le parti dalle quali queste sono composte.
Ovviamente per rivestire il ruolo di intermediario nel settore in questione è necessario avere a disposizione una particolare licenza che dovrà essere rilasciata dal Prefetto. Questa avrà una validità di tre anni, allo scadere dei quali dovrà essere rinnovata.
Diversamente dall’intermediario, l’armaiolo sarà chiamato a tenere un registro nel quale annoterà tutte le operazioni giornaliere. Nello specifico dovranno essere indicate le generalità di tutte le persone con cui sono compiute determinate operazioni e questo dovrà essere esibito su richiesta degli agenti di pubblica sicurezza o ufficiali. Sarà necessario conservare il registro in questione per un periodo di 50 anni.
Manco a dirlo gli armaioli dovranno comunicare con una cadenza mensile, al preposto ufficio di polizia, le generalità degli acquirenti delle armi da fuoco, e soprattutto la quantità e la qualità delle armi vendute insieme ai documenti esibiti per l’acquisto.
E’ vietato mettere a disposizione armi a soggetti che non presentano il permesso di porto d’armi e il nulla osta rilasciato dal Questore.
Per richiedere questo documento si dovranno avere più di 18 anni, sarà valido un mese ed è esente da tributi. Inoltre chiunque detenga un’arma dovrà essere sottoposto a rigorosi controlli a carattere psico fisico.
Questi saranno obbligati ogni 6 anni a presentare una certificazione sanitaria.
Ecco in sintesi i punti salienti sottolineati dal Decreto.
Chiunque volesse comunque approfondire maggiormente potrà visitare questo link.