Come stabilito due giorni fa dalla Conferenza Stato-Regioni, le sole figure di cui le guardie venatorie che dipendono dalla Provincia si possono avvalere per il controllo della fauna selvatica devono essere quelle riportate nell’articolo 19 della Legge 157 del 1992. Si tratta dei proprietari dei fondi in cui viene effettuato l’intervento, le guardie forestali e le guardie comunali. La Corte Costituzionale ha recentemente bocciato il ricorso della Regione Liguria anche a coadiutori abilitati, di conseguenza è stato chiesto al governo nazionale di intervenire in maniera tempestiva per modificare questo articolo, introducendo la figura dell’operatore abilitato.
Secondo quanto previsto dal testo originale della Legge Nazionale sulla Caccia, le Regioni hanno la possibilità di vietare oppure ridurre per alcuni periodi la caccia a diverse specie di fauna selvatica per ragioni importante e motivate che sono legate alla consistenza faunistica. La proposta di modifica è presto detta.
Le Regioni italiane avrebbero la possibilità di avvalersi di operatori abilitati, sia dalle stesse Regioni che dalle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso la frequenza di appositi corsi, in modo da individuare il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento. Le due province autonome trentine, infine, potrebbero impiegare anche altre persone, a patto che siano munite di licenza di caccia.