L’onorevole Barbara Mazzali, consigliere regionale (Fratelli d’Italia) della Lombardia, ha affidato ai social un suo lungo sfogo in merito al contenimento delle nutrie: “Cari amici, sono stufa di ricevere telefonate e mail che mi informano che i sindaci non stanno facendo il loro dovere per il contenimento delle nutrie. Ringrazio i miei referenti sul territorio per le attente segnalazioni, che mi spingono a dare un chiarimento duro ma necessario.
Ripercorriamo insieme i punti della legge “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 ‘Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)’”, che ho scritto e portato io stessa in Consiglio. E’ stata approvata a febbraio e E’ GIA’ OPERATIVA.
Sottolineo che se le province non procederanno in tal senso, incorreranno nel commissariamento.
Ecco gli articoli:
I comuni: a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive; b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione; c) possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell’attività di contenimento ed eradicazione; d) autorizzano, sentita l’autorità sanitaria competente, il sotterramento delle carcasse
Le Province e la Città metropolitana: a) attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Programma regionale. Organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste. Qualora le province e la Città metropolitana non adempiano all’obbligo di attuare il Programma regionale di contenimento ed eradicazione della nutria nel termine perentorio previsto dal Programma stesso, l’Assessore competente assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono a carico dell’ente inadempiente; b) istituiscono il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione; c) d’intesa con i comuni e sentite l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati
La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria
Le carcasse delle nutrie possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti dal regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili;
L’attuazione dei piani di controllo è ritenuto un servizio di pubblica utilità;
L’eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Programma regionale in ogni periodo dell’anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) armi comuni da sparo; b) gassificazione controllata; c) sterilizzazione controllata; d) trappolaggio con successivo abbattimento;
L’eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata al di fuori del Programma regionale
Le province autorizzano all’abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari, i conduttori ed i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d’armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso.
La Regione, le province, le associazioni venatorie e le associazioni agricole si coordinano al fine di garantire con cadenza almeno semestrale appositi corsi di formazione.
Le province adottano opportune procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi che utilizzano la modalità del trappolaggio. I titoli abilitativi rilasciati fino all’entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 ‘Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)’” si intendono pienamente vigenti.
L’eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell’ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall’ente gestore stesso.
Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell’ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall’operatore mediante sotterramento.
Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l’abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di valorizzazione della pelliccia o di uso della carne nell’alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l’opera prestata.
In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità all’articolo 2, comma 4. 5 4.
Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell’ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell’habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.
Le province e la Città metropolitana effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio e trasmettono, alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti
Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l’effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo
Alle spese derivanti dalle attività previste per l’anno 2022 e 2023 in 500.000,00 euro annui, si provvede con le risorse stanziate dalla Regione.
Questa, come dicevo, è la mia legge regionale – già approvata e già attiva – a cui tutti i sindaci devono attenersi.
Oltre a questa ci sono i piani di contenimento regionali, che vanno seguiti.
E, ultima cosa da sottolineare, è che l’Italia rischia di finire in infrazione per mancata protezione della biodiversità. La Commissione Ue sta infatti adottando misure legali contro 15 Stati, tra i quali l’Italia, perché non hanno messo in campo azioni di prevenzione per la gestione delle specie esotiche invasive.
Sommato tutto questo, è chiaro che i sindaci debbano procedere in fretta e debbano mettere in atto tutto quello che è nei loro compiti per tutelare la fauna e la flora autoctona. Ho scritto questo post lungo e dettagliato perché tutti voi possiate avere in mano un documento scritto e preciso nel caso qualche comune non si adegui”.
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