Il Consiglio Regionale della Toscana ha presentato una mozione piuttosto importante sul tesserino venatorio e l’annotazione dei capi abbattuti di fauna stanziale e di migratoria. Secondo quanto previsto dall’articolo 28 della Legge Regionale 3 del 1994, la fauna va annotata subito dopo l’abbattimento accertato. Un altro testo normativo, molto più recente, ha chiarito il significato di questo tipo di abbattimento, spiegando come il cacciatore abbia l’obbligo di verificare personalmente l’effettivo prelievo.
Il Consiglio Regionale ha preso atto dell’applicazione restrittiva della legge da parte della vigilanza venatoria, visto che spesso non è stata considerata la necessità dell’accertamento. Nella mozione si fa quindi riferimento all’abilitazione rilasciata alle guardie venatorie volontarie, una competenza regionale che dipende dal superamento di un apposito esame, senza dimenticare i corsi per la preparazione e quelli per l’aggiornamento.
Prendendo spunto da quanto deciso dalla Liguria, dal Veneto e dalla Lombardia, la Giunta Regionale della Toscana è stata impegnata ad attuare opportune iniziative per la corretta informazione sull’applicazione della norma sull’annotazione dei capi abbattuti. L’obiettivo della mozione è quello di applicare in maniera conforme le intenzioni del legislatore toscano, tenendo sempre conto dell’accertamento e della verifica personale da parte dei cacciatori.