Il Consiglio di Stato ha deciso di bocciare il ricorso di un cacciatore residente in Friuli Venezia Giulia per un motivo ben preciso e legato al certificato medico. La conclusione dei giudici è presto detta, quando il certificato per il porto d’armi ha una durata inferiore ai cinque anni, l’amministrazione può non rilasciare la licenza. Il no è quindi legittimo quando si presenta una situazione del genere, come anche stabilito da una precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.
Come sottolineato nella sentenza, la durata non può essere cambiata in corso e il problema si presenta nel momento in cui si fa riferimento a uno, due, tre o quattro anni. In effetti nessuna questura del nostro paese ha la possibilità di concedere la licenza per una durata inferiore rispetto a quella prevista dalla legge, vale a dire il tempo in cui si presume che permangano le condizioni idonee dal punto di vista psicofisico.
I cinque anni rappresentano l’arco temporale scelto dallo scorso mese di settembre, in particolare quando la nuova Direttiva Armi ha ridotto quella precedente di sei anni. La pronuncia verrà senza dubbio sfruttato in altri casi analoghi, diventando di conseguenza un precedente di un certo peso.