Con una Circolare diramata nelle scorse ore, il Ministero dell’Interno è tornato sul tema della validità dei porti d’arma e in generale dei titoli di polizia a seguito della proroga dello stato di emergenza. La legge già prevedeva una proroga delle licenze scadute tra il 31/1 e il 31/07/2020. Con l’approvazione dell’ultimo DL sull’estensione dello stato di emergenza (legge n. 159 del 27.1.2020), tale proroga si applica anche ai provvedimenti scaduti tra il 1 agosto e il 4 dicembre 2020, qualora non rinnovati, estendendo la loro efficacia al 29 luglio 2021 (90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 30 aprile 2021).
Degno di nota in particolare è il passaggio riportato a pagina 4 della Circolare, nel quale si stabilisce un criterio con il quale il legislatore ha risolto, senza necessità di dover tornare nuovamente sul tema, la questione delle ulteriori proroghe degli atti amministrativi in scadenza: “il legislatore ha definitivamente risolto, anche pro futuro, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti. Ogni qual volta, infatti, essa sarà differita, automaticamente i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19.”