Il rilascio del porto d’armi, poi, rappresenta una eccezione caratterizzata da cautele molto particolari. In questo caso l’uomo era stato condannato nel 1991 con l’accusa di detenzione e porto d’arma illegale. Inoltre, tra i suoi precedenti figura una querela datata 1994 per lesioni personali e reati contro la famiglia.
I giudici del TAR hanno confermato che si tratta di reati ostativi per cui non bisogna valutare la pericolosità della persona: la successiva riabilitazione ha eliminato alcuni effetti della condanna stessa, ma per il Tribunale non basta a far venire meno il carattere ostativo. Per tutti questi motivi la domanda del cacciatore non è stata accolta. Non sono rare sentenze di questo tipo, i prossimi ricorsi non potranno non tenere conto di un precedente del genere.