La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si è espresso sul ricorso presentato da un uomo contro la Questura di Cosenza in seguito al no al rinnovo della licenza di caccia. I giudici hanno respinto la richiesta, ricordando subito come la licenza non sia una semplice autorizzazione di polizia capace di rimuovere il limite, visto che bisogna dimostrare in ogni occasione l’esistenza di particolari esigenze.
Il rilascio del porto d’armi, poi, rappresenta una eccezione caratterizzata da cautele molto particolari. In questo caso l’uomo era stato condannato nel 1991 con l’accusa di detenzione e porto d’arma illegale. Inoltre, tra i suoi precedenti figura una querela datata 1994 per lesioni personali e reati contro la famiglia.
I giudici del TAR hanno confermato che si tratta di reati ostativi per cui non bisogna valutare la pericolosità della persona: la successiva riabilitazione ha eliminato alcuni effetti della condanna stessa, ma per il Tribunale non basta a far venire meno il carattere ostativo. Per tutti questi motivi la domanda del cacciatore non è stata accolta. Non sono rare sentenze di questo tipo, i prossimi ricorsi non potranno non tenere conto di un precedente del genere.