La sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è espressa su un caso particolare che riguarda la detenzione e il divieto della licenza di caccia. Il Prefetto della Provincia di Viterbo ha respinto la richiesta di rinnovo del documento relativo al porto di fucile per l’attività venatoria a causa di un precedente della persona che ha avanzato la stessa richiesta. si tratta di una condanna risalente al 1988 per il furto di un’autoradio con la sospensione condizionale della pena.
Negli anni la licenza era sempre stata rinnovata senza problemi, almeno fino al 2017. Il ricorso non è stato accolto dai giudici del TAR. Come avviene spesso in questi casi, la decisione è stata motivata col fatto che l’autorità di pubblica sicurezza ha grande discrezionalità quando rinnova o non rinnova le licenze. Il titolare del documento deve assicurare la massima affidabilità sull’utilizzo delle armi.
Inoltre questa persona ha spiegato di aver richiesto ufficialmente la riabilitazione penale lo scorso 21 novembre, senza averla ancora ottenuta, un dettaglio che per il momento ha fatto la differenza. Quando si sarà la riabilitazione vera e propria si potrà forse discutere nuovamente il caso con un elemento determinante in più, per ora il precedente deve essere preso come riferimento per situazioni simili.