Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 104 del 2018 e con la relativa circolare applicativa del 12 settembre si può considerare ormai giunto al termine il recepimento della Direttiva Armi, che è pienamente entrata in vigore venerdì 14 settembre. Per quello che riguarda il contenuto del decreto, il Comitato Direttiva 477 ha constatato come il lungo e delicato impegno dell’associazione e dell’intero comparto armiero abbia finalmente ottenuto numerosi miglioramenti per i detentori legali di armi.
Questi sono gli aspetti positivi elencati:
– aumento del numero di armi sportive detenibili (da 6 a 12), a parziale bilanciamento delle restrizioni imposte in passato su molte armi lunghe non più venatorie;
– adeguamento in positivo del numero di colpi consentiti nei caricatori non soggetti a denuncia (da 5 a 10 per le armi lunghe e da 15 a 20 per le armi corte);
– definizione della qualifica di “tiratore sportivo”, ai quali non si applicherà il nuovo divieto di detenzione di armi di cat. A6 ed A7 e dei caricatori “maggiorati”, di gran lunga meno restrittiva rispetto allo schema iniziale di decreto, o vero comprendente anche gli iscritti alle sezioni del TSN, alle ASD di tiro affiliate al CONI ed alle Federazioni sportive europee;
– ripristino della possibilità per gli Ufficiali Medici di rilasciare le certificazioni sanitarie per porto d’armi, nulla osta e semplice detenzione, recente gravissimo problema della cui soluzione siamo particolarmente soddisfatti e fieri;
– razionalizzazione e chiarimento del valore della riabilitazione per il rilascio delle licenze di porto d’armi;
– aggiornamento nelle modalità di denuncia di detenzione delle armi (possibile ora via PEC a tutti gli uffici di PS e non più alle sole Questure);
– uniformazione sulla possibilità di trasporto ed uso delle armi delle in collezione;
– eliminazione delle previsioni che avrebbero vietato la vendita, di armi per corrispondenza o con “contratto a distanza”;
– conferma della necessità di sollecito da parte dell’Autorità di PS per la presentazione della certificazione medica per i meri detentori di armi ed estensione da 30 a 60 giorni del termine per adempiere.
Non mancano però gli aspetti negativi. Ecco come ha li ha commentati il Comitato: “Ci riferiamo anzi tutto alle modifiche al DL 306/92 (sulle limitazioni all’acquisto di munizioni per i titolari di porto d’armi), relativamente al quale a seguito delle interlocuzioni in febbraio con il Dipartimento della P.S. avevamo ottenuto già nel primo schema di decreto importanti miglioramenti che avrebbero diminuito sensibilmente la discrezionalità nell’apporre non motivate prescrizioni limitative, miglioramenti che invece non solo le Commissioni parlamentari hanno incomprensibilmente richiesto di eliminare ma che addirittura sono stati trasformati in peggioramenti che inevitabilmente rischiano di rafforzare questa odiosissima consuetudine che pare ora essere stata trasformata in una delle caratteristiche standard della licenza di porto d’armi.
Vi è poi l’aspetto, gravissimo e in sentore di illegittimità costituzionale, della sostanziale retroattività amministrativa e penale della norma che limita il possesso delle armi di categorie A6, A7 ed A8 e dei caricatori “maggiorati”, per cui dal 1 gennaio risulteranno fuori legge tutti coloro che hanno legittimamente acquistato armi di dette categorie fin dal giugno 2017 (o vero ben 15 mesi prima dell’entrata in vigore della legge!) senza aver provveduto in seguito a diventare “tiratori sportivi” o ad ottenere la nuova cervellotica licenza di collezione. Dalle bozze circolate prima della pubblicazione in Gazzetta sembrava che il problema fosse stato risolto, al contrario invece è stata ripristinata la data-limite del 13 giugno 2017 a fronte di un breve termine per l’adeguamento, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2018. Data peraltro che pare appositamente scelta per creare complicazioni, dato che al 31 dicembre scadono le iscrizioni al TSN e ad altre federazioni sportive e quindi, a meno di non rinnovare istantaneamente le iscrizioni, il 1 gennaio migliaia di tiratori si ritroveranno automaticamente “scoperti”. Non si capisce inoltre a che pro aver eliminato il nulla osta del Prefetto per l’acquisto di armi per corrispondenza, che, costituendo un controllo ulteriore in aggiunta al nulla osta del questore o al porto d’armi, nei fatti già soddisfaceva ed anzi superava i livelli di controllo richiesti dalla direttiva.
La conseguenza è che dal 14 settembre le armi si potranno acquistare “a distanza” solo tramite operatori professionali andando a costituire per la fattispecie un ulteriore regime di monopolio di cui non si sentiva il bisogno. Per quello che infine riguarda le novità sui collezionisti, complessivamente positive, spicca questo “stravagante” limite di 62 colpi sparabili in ogni sessione di tiro, del quale nella circolare è chiarita l’origine nelle procedure di prova delle armi della Polizia di Stato. A tal proposito non si capisce proprio secondo quale logica si sia voluto imporre ai collezionisti di armi comuni le medesime modalità di prova previste per le armi delle Forze dell’Ordine, causando inevitabilmente non pochi problemi in fase di applicazione. Circa l’eliminazione dell’iscrizione ad un poligono o campo di tiro privato dai requisiti per essere considerati “tiratore sportivo”, sottolineiamo come l’istituzione di normative che sostanzialmente discriminano e svantaggiano i campi di tiro privati siano contrari all’ispirazione liberale che ci contraddistingue, oltre che contrari al mercato e agli interessi delle stesse Forze Armate che nei campi privati svolgono gran parte dell’addestramento a fuoco”.