Il Collegato Ambientale è stato approvato di recente, ma per l’entrata in vigore delle principali modifiche introdotte bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il discorso vale anche e soprattutto per l’ambito venatorio, visto che l’articolo 7 di questo testo ha modificato in parte la Legge 157 del 1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Dal prossimo 2 febbraio queste stesse modifiche saranno ufficialmente in vigore, dunque vale la pena capire di cosa si tratta: le nuove disposizioni riguardano, come ricordato da Federcaccia, i cinghiali, la caccia in deroga allo storno, le nutrie e gli appostamenti fissi.
Anzitutto, è vietata l’immissione di cinghiali in tutto il territorio italiano, a eccezione delle aziende di tipo faunistico-venatorio e di quelle attive nel settore agrituristico-venatorio che possono vantare una recinzione adeguata. La violazione di questo divieto comporta la sanzione prevista dalla Legge del 1992 (fino a 4 milioni di lire). Inoltre, è vietato anche foraggiare i cinghiali, mentre il foraggiamento che è finalizzato alle attività di controllo non ha alcun vincolo: la violazione comporta la stessa tipologia di multa che è appena stata spiegata.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di adeguare i piani faunistico-venatori previsti dall’articolo 10 della legge del 1992, individuando allo stesso tempo le aree in cui è vietato allevare e immettere i cinghiali, in relazione alla presenza o contiguità con le aree naturali protette oppure con le zone caratterizzate da produzioni agricole vulnerabili. All’articolo 19-bis è stato aggiunto un altro comma: quando si rilasciano le autorizzazioni per il prelievo dello storno, il prelievo stesso è consentito in prossimità dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi e a patto che sia finalizzato alla tutela delle coltivazioni specifiche regionali.
L’articolo 2 (“Oggetto della tutela”) avrà un nuovo comma che prevede l’esclusione delle talpe, dei ratti, dei topi, delle nutrie e delle arvicole dalle norme della legge. Sono comunque possibili gli interventi di controllo o di eradicazione. Altra modifica è quella dell’articolo 5 (“Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi”): dopo il comma 3 ne sono stati inseriti altri due, il 3-bis e il 3-ter. Il comma 3-bis stabilisce che l’autorizzazione è il titolo abilitativo per sistemare il sito e installare gli appostamenti funzionali all’attività, a patto che non modifichino in maniera permanente lo stato dei luoghi, siano precari, realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, oppure con strutture in ferro. Il comma 3-ter, invece, riguarda nuovamente Trento e Bolzano e la definizione delle loro norme sugli appostamenti.