In data 17 dicembre, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è espresso in merito al ricorso avanzato nei confronti della Regione da Legambiente Sicilia, WWF, e di quello delle Associazioni Venatorie. Nella Ordinanza emessa il Consiglio, rivedendo la decisione presa dal Tar Sicilia, accoglie parzialmente la domanda di sospensione del calendario venatorio siciliano per la stagione 2018-2019 formulata in primo grado dalle Associazioni Ambientaliste per quanto concerne l’apertura della caccia alla piccola selvaggina e alla quaglia, alla sospensione della caccia al coniglio selvatico e alla chiusura della caccia a cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, gazza, ghiandaia e volpe.
Il Consiglio ha respinto invece le ulteriori richieste di sospensione del Calendario Venatorio regionale formulate dalle Associazioni Ambientaliste, per quanto riguarda l’apertura della caccia alle specie merlo, gazza e ghiandaia; per l’apertura della caccia alla tortora e al colombaccio e, ancora, relativamente alla data di chiusura della caccia alla beccaccia. In merito all’ordinanza e alla consulenza tecnica cui il Consiglio si è rifatto, Federcaccia Sicilia ritiene soddisfacente la decisione per la chiusura alla beccaccia e in prospettiva per la pre-apertura a tortora e colombaccio. Chiaramente penalizzante la scelta del CGA per quanto riguarda la caccia al coniglio, la chiusura ai turdidi e per il futuro l’apertura alla quaglia.
Tuttavia la collaborazione prestata da FIdC alla Regione Sicilia in questa fase è stata importante e Federcaccia Sicilia auspica il coinvolgimento della propria struttura e dei propri uffici tecnici per la stesura del Calendario della prossima stagione. In ogni caso la vertenza giudiziaria non è ancora finita, perché la parola ora ripassa al TAR per l’udienza di merito. FIdC e ANUUMigratoristi, Arci Caccia ed U.N. Enalcaccia sono intervenuti in giudizio e presenteranno tutti i lavori e le argomentazioni necessarie per modificare in meglio le decisioni del CGA per i cacciatori siciliani.