Come ricordato dall’associazione, il Tar dovrà fissare a questo punto la Camera di Consiglio per l’esame collegiale, con la conseguente decisione delle udienze sul merito. Che cosa ha spinto i giudici amministrativi toscani a bocciare la sospensione richiesta dai cacciatori? Le associazioni riunite nella CCT avevano evidenziato, in particolare, come i dati e le risultanze scientifiche per la calendarizzazione venatoria non possono essere limitati ai confini dei territoriali nazionali, ma estesi ad ambiti internazionali omogenei quando si parla di specie migratorie.
Inoltre, era stata messa in luce l’incongruenza dei calendari della caccia dei dipartimenti francesi Haute Corse e Corse du Sud, nei quali il termine ultimo è il 20 febbraio, una differenza tra Toscana e Corsica che non trova spiegazione, in quanto la regione italiana e l’isola francese sono simili per quel che riguarda le rotte migratorie, le zone di svernamento e le caratteristiche geografiche e climatiche. Un ulteriore motivo del ricorso è stato quello dell’eccesso di potere per sviamento. Tra l’altro, l’anticipo della chiusura comporterebbe danni gravi e irreparabili alle associazioni che hanno fatto ricorso al Tar e alle migliaia di cacciatori toscani che sono rappresentate dalle stesse.
Nel documento presentato in questo caso si è fatto leva sull’impossibilità della categoria di esercitare un diritto legittimo (quello dell’attività venatoria ovviamente) per cui hanno versato le tasse governative e regionali basandosi sul calendario della Regione. Lo stesso discorso vale per il settore venatorio nel suo complesso e l’indotto. In effetti, l’eliminazione di due fine settimana (23-24 gennaio e 30-31 gennaio) sta per determinare una riduzione del flusso turistico-venatorio e di quello ricettivo e turistico, sostenuto dalla massa dei cacciatori.
Vorrei ricordare a tutti I cacciatori quando si va votare di stare attenti a chi votate ricordatevi di chi ci ha denigrato.