Le 13 doppiette avevano abbattuto alcuni camosci, consegnandoli alla Riserva, ma non ci sarebbe stata la necessaria visita sanitaria. Inoltre, queste persone non avevano l’attestato di “cacciatori formati”, di conseguenza non era possibile vendere la carne per il consumo successivo. La segnalazione alla Provincia, in quel periodo competente in materia di caccia, aveva dato inizio alla disputa giudiziaria. La violazione è stata quella all’articolo 67 del Regio Decreto 7045 del 1890 (“Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico”).
I camosci erano stati ceduti per una cena sociale: secondo il regolamento della Riserva di Aviano, comunque, una parte dei capi rimane al socio che ha provveduto all’abbattimento. I partecipanti alla cena sociale, inoltre, non sono stati considerati consumatori finali, altro motivo per cui il ricorso è stato respinto.