In base a quanto si è potuto leggere, i titolari della licenza di porto di fucile a uso venatorio e in possesso del tesserino regionale possono andare a caccia di fauna selvatica stanziale nelle Unità Territoriali di Gestione a cui ha avuto accesso, ma anche alla migratoria. In quest’ultimo caso il prelievo riguarda l’intero territorio regionale che comprende la residenza del cacciatore.
I possessori della licenza di caccia, poi, potranno esercitare l’attività venatoria relativa alla migratoria per non più di trenta giornate in totale (nel corso di ogni stagione venatoria e in tutta Italia per la precisione). L’obiettivo del disegno è quello di svecchiare la normativa venatoria, visto che la Legge Nazionale sulla Caccia è stata varata nell’ormai lontano 1992 e non esistono altri paesi nell’Unione Europea con un testo tanto lontano nel tempo. Ora si attendono altre precisazioni sulla norma presentata in questi giorni.