UMBRIA: CACCIA, LA GIUNTA REGIONALE PREADOTTA IL CALENDARIO 2011-2012. TUTTO IL TESTO DELLA PROPOSTA
โUnโapertura generale a tutte le specie consentite, compreso il cinghiale, il 18 settembre e nessuna preapertura alla migratoria, ma senza perdere giornate di caccia. La chiusura della stagione rimane infatti fissata per la fine di gennaio e per le specie combaccio, corvidi ed alcuni acquatici al 10 febbraioโ: sintetizza cosรฌ lโassessore regionale alla caccia, Fernanda Cecchini, le principali novitร della proposta di Calendario venatorio umbro per la stagione 2011-2012. Il documento, preadottato oggi dalla Giunta regionale, รจ stato inviato per il parere di competenza alla Terza Commissione consiliare e allโIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
โLa proposta di Calendario โ ha aggiunto Cecchini โ rappresenta una sintesi di buon senso, frutto del positivo lavoro di concertazione e di condivisione avviato da tempo dallโassessorato regionale con le diverse articolazione del mondo venatorio e con la Consulta faunistico venatoria, nellโambito della quale sono stati tra lโaltro approfonditi gli adeguamenti richiesti dalle modifiche introdotte nella legge 157/92 dalla legge comunitaria 2009, in particolare per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura del prelievo venatorio delle specie di avifauna. Il documento preadottato oggi โ ha concluso โ ha lโobiettivo di armonizzare le indicazioni contenute nelle linee guida dellโISPRA e nei documenti tecnici presentati nel corso degli incontri dalle Associazioni venatorie, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei tempi previsti per il prelievo venatorio dallโart. 18 della legge nazionaleโ.
Ecco il testo:
LโESERCIZIO VENATORIO Eโ CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITAโ:
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) dal 18 settembre al 31 dicembre 2011 alle seguenti specie: TORTORA โ MERLO โ ALLODOLA โ QUAGLIA โ STARNA โ FAGIANO โ PERNICE ROSSA โ SILVILAGO โ CONIGLIO SELVATICO;
2) dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 alle seguenti specie: GERMANO REALE โ MARZAIOLA โ ALZAVOLA โ BECCACCIA โ BECCACCINO โ CANAPIGLIA โ CESENA โ CODONE โ FOLAGA โ FRULLINO โ MESTOLONE โ MORETTA โ MORIGLIONE โ PAVONCELLA โ TORDO BOTTACCIO โ TORDO SASSELLO โ VOLPE;
3) dal 1 ottobre 2011 al 9 febbraio 2012: COLOMBACCIO โ FISCHIONE โ CORNACCHIA GRIGIA โ GHIANDAIA โ GAZZA โ PORCIGLIONE โ GALLINELLA DโACQUA;
4) dal 18 settembre al 11 dicembre 2011 alla specie: LEPRE;
5) il 18 settembre, il 25 settembre ed il 2 ottobre e dal 08 ottobre al 31 dicembre 2011 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; le Province, possono posticipare la data di avvio dellโesercizio venatorio alla specie cinghiale, nel rispetto dellโarco temporale di cui allโ articolo 18 commi 1 e 2 della Legge numero 157/1992; la caccia al CINGHIALE in battuta รจ consentita esclusivamente nei giorni di giovedรฌ, sabato e domenica.
6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalitร previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO โ CAPRIOLO โ CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 1 agosto al 31 ottobre 2011 e dal 1 gennaio al 29 febbraio 2012, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di etร delle specie considerate; il prelievo รจ consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedรฌ e venerdรฌ; il prelievo puรฒ avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve.
7) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie consentite, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5 e 6 effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 18 settembre 2011 e termina il 31 dicembre 2011, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio 2012. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie consentite ha inizio il 18 settembre 2011 e finisce il 30 gennaio 2012.
B) DIVIETI.
1) Eโ vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante lโattivitร venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia;
2) Eโ vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con lโimpiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
3) La caccia รจ vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dellโart. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 9 febbraio 2012 la caccia รจ consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza lโausilio del cane.
Nel periodo 1 gennaio โ 30 gennaio 2012 per la beccaccia e gli acquatici di cui al punto 2 lettera A) e nel periodo 1 gennaio โ 9 febbraio 2012, per le specie fischione, gallinella dโacqua e porciglione, la caccia in forma vagante, con o senza lโausilio del cane, รจ consentita allโinterno di superfici boscate ed in prossimitร dei corpi idrici in assenza di ghiaccio. Lโuso del cane da seguita e da tana รจ consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 5.
5) Per la stagione venatoria 2011/2012 รจ vietata la caccia alla starna nei territori delimitati dai seguenti confini:
ZONA CITTAโ DI CASTELLO
confine regionale dalla S.P.199 (Spinabeto) verso est fino a confine comune di Pietralunga (Monte Gragnano); strada per Gragnano, C. Palazzo fino al Torrente Soara; Torrente Soara fino al bivio di Ronchi; confine della AATV Perrubbio fino al Torrente Carpina; Torrente Carpina verso sud fino a Caibaciolfi-Casacce; S.P.201 fino alla S.R. 3 bis tiberina; Villa Pacciarini, S.P. 104 fino a Nestore; S.P.105 da Nestore fino al confine regionale; confine regionale verso nord fino alla S.R.221;
S.R.221 fino al secondo bivio per Pistrino; strada per Pistrino , bivio S.P.100 per selci fino al Fiume Tevere; Fiume Tevere fino al confine regionale; confine regionale fino alla strada S.Giustino-Sansepolcro; S.C. S.Giustino, bivio S.P.200 per Celalba, Renzetti fino a Parnacciano; Da Parnacciano S.P.199 fino al confine regionale.
ZONA GUBBIO
Confine regionale dal Fiume Certano (S.P.201) verso sud fino a S.R.452 Contessa; S.R.452 fino a bivio C.Montalbano; Strada C. Montalbano, Fosso della Gangana, confine ovest e sud AATV La Cima, C. il Poggetto, Troppola bassa; S.R.298 fino a bivio per Fugnano; Strada per Fugnano fino al Fosso Valdile; Fosso Valdile fino alla confluenza nel Fiume Chiascio; Fiume Chiascio fino a C. Pian di Loto-Biscina; Strada Biscina, C.se Bellugello, fino a immissione S.R.298; S.R.298 fino a Belvedere;
Strada Belvedere, Molino di Galgata, Febino, Casanova, C. Fontanella, i Camperi, confine AATV Montefiore fino al Torrente Resina; Torrente Rasina fino al confine comunale di Gubbio; Confine comunale Gubbio fino a Torrente Mussino; Torrente Mussino verso ovest fino a E45; E45 dir. Nord fino a S.S.219; S.S.219 Pian dโAssino fino a bivio S.P.203 per Civitella Ranieri; Confine comunale di Gubbio (strada di crinale) fino a S.P.204 (C.ma S. Anna); S.P. 204 fino a bivio C.se S.Benedetto Vecchio; Strada C.se S.Benedetto Vecchio, confine Oasi di Varrea fino a P.so del Cardinale; P.so del Cardinale, F.so il Fiuminaccio, Fiume Certano fino al confine regionale.
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre la caccia รจ consentita nei seguenti giorni: domenica 18, mercoledรฌ 21, sabato 24, domenica 25, mercoledรฌ 28; per la restante stagione venatoria, la caccia รจ consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedรฌ e venerdรฌ.
Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre 2011 la caccia dโappostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale รจ consenยฌtita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedรฌ e del venerdรฌ; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. โ 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
Lโesercizio venatorio รจ consentito secondo gli orari di seguito specificati:
โข dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
โข dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
โข dal 16 ottobre al 30 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
โข dal 31 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
โข dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
โข dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
โข dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
โข dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
โข dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
โข dal 1 al 9 febbraio dalle ore 6,15 alle 17,35;
Fanno eccezione:
o la caccia di selezione agli ungulati รจ consentita fino ad unโora dopo il tramonto;
o la caccia alla beccaccia inizia unโora dopo gli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza รจ consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1) FAGIANO โ STARNA โ PERNICE ROSSA โ LEPRE COMUNE โ CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2) QUAGLIA: 5 capi e 25 capi a stagione venatoria;
3) TORDO โ MERLO โ CESENA: 20 capi complessivamente;
4) ALLODOLA: 10 capi e 50 capi a stagione venatoria;
5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE โ FISCHIONE โ GERMANO REALE โ MARZAIOLA โ MESTOLONE โ MORETTA- MORIGLIONE โ FOLAGA โ GALLINELLA DโACQUA โ PORCIGLIONE โ BECCACCINO โ FRULLINO โ PAVONCELLA โ COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
6) BECCACCIA: 3 capi; nel mese di gennaio 2 capi;
7) TORTORA: 5 capi e 25 capi a stagione venatoria.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che รจ consentito abbattere giornalmente รจ di 20 unitร .
F) APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
โข Oasi di protezione;
โข Zone di ripopolamento e cattura;
โข Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non puรฒ essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.
Un appostamento fisso al Colombaccio non puรฒ essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di piรน di un capanno purchรฉ si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessitร , il proprietario ovvero il concedente dellโappostamento fisso puรฒ circoscrivere con tabelle lโarea di pertinenza.
2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessitร , il proprietario ovvero il concedente dellโappostamento fisso puรฒ circoscrivere con tabelle lโarea di pertinenza.
3) Negli appostamenti fissi e temporanei รจ vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli Acquatici, la caccia non puรฒ essere esercitata da piรน di due persone contemporaneamente.
5) Negli appostamenti fissi รจ consentito lโuso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unitร di cattura e 40 unitร di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite รจ di 10 unitร di cattura e 10 unitร di allevamento. ร vietato usare o detenere, durante lโesercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) Il cacciatore al termine dellโattivitร venatoria ha lโobbligo di rimuovere i residui derivati dallโesercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha lโobbligo di rimuovere tutti i materiali usati per lโallestimento dellโappostamento. Nellโallestimento dellโappostamento รจ consentita lโapposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.
7) Eโ proibita la caccia in botte.
ย Eโ assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirร lโappostamento temporaneo.
G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.
Eโ vietato qualsiasi tipo di attivitร venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nellโelenco in calce al presente Calendario venatorio.
Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti allโinterno di ambiti protetti:
– รจ vietata lโattivitร di addestramento cani;
– nel mese di gennaio รจ consentita lโattivitร venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedรฌ e domenica;
– nei mesi di gennaio รจ consentita lโattivitร venatoria da appostamento fisso per due giornate alla settimana a scelta tra giovedรฌ, sabato e domenica;
– nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini รจ vietato lโuso dei pallini di piombo;
– รจ vietato lโabbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula).
H) TESSERINO PER LโESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia lโintestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi allโuopo destinati, la giornata prescelta al momento dellโinizio dellโattivitร venatoria che avviene con il caricamento dellโarma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della lettera E); i capi appartenenti alle specie di cui al punto 1 della lettera E) devono essere annotati subito dopo lโabbattimento.
Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo.
Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dallโassociazione, che ne attesta lโavvenuta riconsegna.
I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
Lโaddestramento e lโallenamento dei cani รจ consentito dal 15 agosto al 12 settembre 2011, dallโalba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedรฌ e il venerdรฌ di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con lโeccezione dei terreni in attualitร di coltivazione, ai cacciatori iscritti o titolari di appostamento fisso in un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per lโaddestramento dei cani.
Lโaddestramento e lโallenamento dei cani รจ consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalitร previste dallโart. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dallโart. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.
M) RESIDENZA VENATORIA.
1) Possono esercitare lโattivitร venatoria negli ambiti territoriali di caccia dellโUmbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli dโintesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolaยฌmento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unitร per ciascuna regione di provenienza, indipen-dentemente dalla formalizzazione di accordi, purchรฉ si siano verificate le condizioni di reciprocitร di accesso.
2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare lโattivitร venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dallโUmbria possono esercitare lโattivitร venatoria a partire dalla terza domenica di settembre.
3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, puรฒ essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dellโart. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1 ottobre.
4) La Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nellโambito delle intese per la mobilitร dei cacciatori, accordi di reciprocitร che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).
5) Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre Province.
N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
Eโ vietata lโattivitร venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, cosรฌ come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, cosรฌ come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dellโart. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, allโinterno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere cosรฌ come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nellโATC dove ricade lโarea.
Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi โ Comune di Lisciano Niccone dalla localitร Belvedere a quota mt. 702 alla localitร Poggio Castelluccio a quota mt. 741.
Provincia di Terni: Piano Peloni โ Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla localitร Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.
fonte: www.tuttoggi.info