Calendario Venatorio Lombardia, la Provincia di Mantova ha approvato le norme integrative relative alla Stagione Venatoria 2012-2013.
Approvate dalla Giunta provinciale le norme integrative al Calendario Venatorio della Regione Lombardia relative alla Stagione Venatoria 2012/2013 per il territorio della provincia di Mantova.
Di seguito pubblichiamo un estratto dalla delibera della Giunta provinciale di Mantova riguardante le norme integrative al Calendario Venatorio regionale relative alla Stagione Venatoria 2012-2013. Il testo integrale della delibera può essere visionata al seguente link: Integrazioni Provincia di Mantova – Calendario Venatorio 2012-2013 Lombardia.
ADDESTRAMENTO CANI
1. L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito negli ambiti territoriali di caccia ai rispettivi soci, con un numero massimo di 6 cani, dal 18 agosto al 15 settembre 2012 per 5 giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì, ove non esiste il divieto di caccia;
2. nella ZPS denominata “IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia” in forza del D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 e succ. mod. l’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito ai soci dei rispettivi ambiti, con un numero massimo di 6 cani, dal 1° settembre al 15 settembre 2012 per 4 giorni settimanali ad esclusione del lunedì, martedì e venerdì, ove non esiste il divieto di caccia;
3. l’addestramento è consentito esclusivamente negli incolti e nei terreni liberi da coltivazioni.
CACCIA VAGANTE E DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO
1. Dal 16 settembre 2012 al 1°ottobre 2012, compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia alle specie stanziali (lepre, fagiano e starna), per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l’ausilio dei cani; ciò al fine di salvaguardare le produzioni agricole e di evitare l’apertura posticipata al 1° ottobre;
2. dal 2 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 17/04 (Calendario Venatorio Regionale), salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre fagiano e starna) su specifica richiesta degli A.T.C. per il raggiungimento del prelievo venatorio di cui al successivo punto 4 salva eventuale successiva modifica per ragioni contingenti;
3. dall’8 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013:
-è vietato l’uso del cane da seguita;
-è permesso solo l’uso dei cani da tana (bassotti e terrier) unicamente per la caccia alla volpe;
4. dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2013 è consentita la caccia sempre per tre giorni settimanali a scelta soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 4 metri di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 metri dal battente dell’onda con l’avvertenza che, avendo alcuni canali andamento dell’alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 4 metri dell’alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l’uso del cane da ferma e da cerca. Al di fuori della fascia dei 50 metri nella quale è possibile cacciare il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.
CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO
1. dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio Regionale (L.R. n.17/04). Pertanto la caccia da appostamento fisso si effettua per 3 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dal 16 settembre 2012 al 30 settembre 2012 e dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2013;
2. Dal 1° ottobre 2012 al 30 novembre 2012 è consentita la caccia per quattro giorni settimanali a scelta con esclusione del martedì e del venerdì (come da indicazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – I.S.P.R.A.).
CARNIERE DI SELVAGGINA STANZIALE
1. Giornaliero per ogni singolo socio di A.T.C.: due capi di cui una sola lepre;
2. complessivo per l’intera stagione per ogni singolo socio A.T.C. come di seguito indicato: lepri n. 12, fagiani n. 30, starne n. 10;
3. per ogni ambito territoriale di caccia, il prelievo totale per la stagione venatoria è di seguito indicato:
– A.T.C. n. 1: lepri n. 2.200, fagiani n. 4.000, starne n. 100;
– A.T.C. n. 2: lepri n. 2.800, fagiani n. 3.500, starne n. 250;
– A.T.C. n. 3: lepri n. 2.700, fagiani n. 6.000, starne n. 1.000;
– A.T.C. n. 4: lepri n. 3.800, fagiani n. 3.500, starne n. 500;
– A.T.C. n. 5: lepri n. 3.000, fagiani n. 7.000, starne n. 500;
– A.T.C. n. 6: lepri n. 2.000, fagiani n. 6.000, starne n. 1.000.
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE
La caccia è consentita, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 26/93 e succ. mod. ed integr. fino al 31 gennaio 2013 e rimane disciplinata dal calendario venatorio regionale e dai disciplinari riguardanti le singole aziende.
RAPPORTI CON LE PROVINCIE CONFINANTI
La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra le province di Mantova e tra altre province confinanti viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra i rispettivi ambiti territoriali di caccia interessati.
ATTIVITA’ VENATORIA NELLA ZONA PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
Nella ZPS denominata “IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia”, in forza del D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 e succ. mod., l’attività venatoria dovrà essere svolta nel seguente modo:
Caccia vagante e da appostamento temporaneo
1. Dal 16 settembre 2012 al 1° ottobre 2012, compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia alle specie stanziali (lepre, fagiano e starna), per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l’ausilio dei cani; ciò al fine di salvaguardare le produzioni agricole e di evitare l’apertura posticipata al 1° ottobre;
2. dal 2 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 17/04 (Calendario Venatorio Regionale), salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre fagiano e starna) su specifica richiesta degli A.T.C. per il raggiungimento del prelievo venatorio di cui al punto 4) salva eventuale successiva modifica per ragioni contingenti;
3. dall’8 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 è vietato l’uso del cane da seguita;
4. dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2013 è consentita la caccia nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 4 metri di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 metri dal battente dell’onda, con l’avvertenza che, avendo alcuni canali andamento dell’alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 4 metri dell’alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l’uso del cane da ferma. Al di fuori della fascia dei 50 metri nella quale è possibile cacciare il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.
Caccia da appostamento fisso:
5. Dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 la caccia è consentita per 3 giorni settimanali a scelta con esclusione del martedì e venerdì;
6. dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2013 è consentita la caccia nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica.
Divieti previsti dal D.M. 184/07 succ. mod.:
1. Esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
2. svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
3. abbattimenti di esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
4. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
Come da Decreto n.12027 del 25/11/10 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia è vietato l’impiego di munizioni contenenti piombo all’interno di tutta la ZPS; fatte salve eventuali nuove e diverse disposizioni ufficiali statali e/o regionali entro i termini per l’apertura della caccia.
ISTITUZIONE TESSERINO INTERNO AGLI AMBITI
Nel rispetto delle norme sancite dall’art. 30 comma 15 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia possono approvare regolamenti che prevedono l’uso di un tesserino interno finalizzato anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell’ambito territoriale stesso. Il tesserino interno andrà compilato congiuntamente a quello regionale. Per consentire agli A.T.C. di effettuare le suddette statistiche i tesserini andranno riconsegnati alle scadenze stabilite dagli ambiti. La non corretta compilazione del tesserino interno può comportare la sanzione di cui all’art. 51 comma 1 della L.R. n. 26/93 e succ. mod..
DIVIETI
1) Ai sensi del Decreto n.12027 del 25/11/10 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia è vietato l’impiego di munizioni contenenti piombo:
1. In tutta la ZPS IT20B0501;
2. in tutte le aree umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, ecc.) all’interno dei siti della Rete Natura 2000, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne di tali zone, anche se localizzate all’esterno dei siti. Tale divieto potrà essere efficace solo a seguito della comunicazione da parte dell’Ente Gestore della avvenuta tabellazione (chiara e univocamente interpretabile) delle suddette aree.
2) viene inoltre fatto divieto, in caso di piene di fiumi, al fine di prevenire di situazioni di pericoloso sovraffollamento di cacciatori e alfine di evitare situazione contrastanti con il codice deontologico della caccia contenuto nel vigente Piano Faunistico Venatorio, di esercitare la caccia alla selvaggina stanziale a distanze inferiori a 200 metri dal fronte d’acqua, fatta salva la prerogativa degli ambiti di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Provincia al fine di delimitare con chiarezza le zone interessate.