Respinto il ricorso di Lav, Lac e Wwf contro il calendario venatorio della Provincia di Modena per il 2010 e il 2011.
Le associazioni animaliste Lav, Lac e Wwf chiedevano l’annullamento della delibera che ha approvato il calendario venatorio 2010/2011 contestando la possibilità di cacciare 5 giorni a settimanali nelle aziende turistico venatorie, il prelievo di ungulati su terreni ricoperti da neve in applicazione dei piani provinciali ed il mancato parere dell’Ispra rispetto all’anticipazione del prelievo per alcune specie di uccelli. Di seguito un’estratto della sentenza del 22 febbraio 2011:
“sul ricorso numero di registro generale 637 del 2010, proposto da:
L.A.V. Lega Anti Vivisezione Onlus Ente Morale, Lega per l’Abolizione della Caccia, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (W.W.F.) Onlus, enti tutti rappresentati e difesi dall’avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso l’avv. Martina Granatiero, in Bologna (Studio Rufini Santi), via D’Azeglio n. 9;
contro
Provincia di Modena, in persona dell’amministrazione provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Tirapani e Barbara Bellentani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via Murri n. 9;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Provinciale di Modena in data 13 aprile 2010 n. 143, avente ad oggetto: “Calendario venatorio provinciale per le stagioni venatorie 2010-11 Approvazione”, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della provincia di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, gli enti in epigrafe chiedono l’annullamento, “in partibus quibus” del calendario venatorio della provincia di Modena valido per le stagioni 2010 e 2011.
Sostengono l’impugnativa motivi in diritto rilevanti: ritenuta incostituzionalità degli artt. 3 e 4 L.R. Emilia – Romagna 2/3/2009 n. 1( norme, queste, sulla base delle quali sono stati adottati sia il calendario venatorio regionale sia quello della provincia di Modena) per contrasto con la legge quadro nazionale 11/2/1992 n. 157 e, pertanto, anche con l’art. 117 comma 2 lett. s) Cost.. Gli enti ricorrenti ritengono inoltre illegittimo l’atto impugnato per violazione degli artt. 4, commi 3 e 4 e 21 comma 1 lett. e) L. n. 157 del 1992, nonché per violazione dell’art. 18, comma 4 e 19 della L. n. 157 del 1992 e dell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994; Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e sviamento.
L’amministrazione provinciale di Modena, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, per infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.
Quale primo motivo di ricorso, gli enti deducenti sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della L.R. 2/3/2009 n. 1, per ritenuto contrasto con gli artt. 12 e 18 L. n. 157 del 1992 e conseguente violazione dell’art. 117 c. 2 lett.s).
In primo luogo, i ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della L.R. Emilia – Romagna n. 1 del 2009 laddove è previsto che “…nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino a un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all’art. 5 della presente legge e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio.”. Tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 12, comma 5, della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992, che prevede che la caccia possa essere praticata in via esclusiva in una delle forme elencate nello stesso comma.
Il Collegio osserva che la questione è manifestamente infondata, posto che la norma regionale deve essere interpretata in senso conforme alla riferita disposizione della legge nazionale, e, quindi, nel senso che l’attività venatoria possa sì essere esercitata senza alcuna limitazione riguardo alle diverse modalità previste dalla legge, ma debba pur sempre essere esercitata – da ciascun cacciatore – secondo la singola modalità dal medesimo prescelta all’inizio della stagione venatoria. Inoltre, per quanto riguarda specificamente la caccia nelle A.T.V. è evidente che a tale attività possano accedere solo i cacciatori che hanno optato (anche mediante rinnovo tacito dell’opzione annuale) per la modalità C (“altre forme di caccia”), essendo le restanti modalità A (caccia in zona alpina) e B (caccia da appostamento fisso) oggettivamente non praticabili nelle Aziende Turistico Venatorie.
I ricorrenti ritengono, inoltre, che l’art. 4, comma 7, L.R. n. 1 del 2009 sia in contrasto con l’art. 21 comma 1 lett. m) della L. n. 157 del 1992 e conseguentemente con l’art. 117 comma 2 lett. s), nella parte in cui il legislatore regionale prevede che gli ungulati possano essere cacciati, in riferimento ai piani di prelievo ordinari, anche su terreni in tutto o in parte coperti da neve.
La questione, così come è posta, è del tutto infondata, non essendo rilevante ai fini della presente decisione, stante l’inapplicabilità della norma regionale di cui si dubita la conformità alla Carta Costituzionale.
Il calendario venatorio impugnato, infatti, menziona la possibilità di caccia degli ungulati in tali terreni in tutto o in gran parte innevati, esclusivamente in riferimento alla mera indicazione programmatica circa eventuali e future valutazioni dell’amministrazione provinciale in ordine all’attuazione del piano di prelievo della specie cinghiale.
E’ evidente, quindi, che la riferita previsione contenuta nell’atto impugnato non abbia carattere provvedimentale, con conseguente sua attuale inidoneità a ledere la situazione giuridica degli organismi ricorrenti e, con essa, anche gli interessi collettivi da questi tutelati.
Dalle suddette considerazioni discende, ulteriormente, l’irrilevanza, ai fini della presente decisione, della norma regionale di cui si dubita la conformità alla Carta Costituzionale.
I ricorrenti ritengono, infine, che anche l’art. 4 comma 7 della citata normativa regionale sia incostituzionale per contrasto con l’art. 18, comma 2, della L. n. 157 del 1992, dato che, in riferimento all’anticipazione dell’apertura della stagione venatoria per alcune specie di uccelli, prevista nel calendario venatorio provinciale modenese e nella legge regionale non sarebbe stato chiesto il parere di I.S.P.R.A., che è invece obbligatorio secondo la citata disposizione della legge quadro nazionale.
La questione è manifestamente infondata, posto che su tale punto I.S.P.R.A. si è pronunciato favorevolmente con il parere in data 2/4/2010 (v. doc. n. 6 della Provincia).
Va inoltre respinto il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’atto provinciale per non avere incluso tra gli immobili nei cui confronti i cacciatori debbano mantenere determinate tassative distanze ex art. 21 L. n. 157 del 1992 (fabbricati adibiti ad abitazione o ad attività lavorative), anche gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino, essendo evidente che – proprio per il fatto di non essere interessati da alcuna attività umana – detti immobili non possono essere inclusi tra quelli soggetti – proprio per tutelare le persone che in essi abitano o lavorano – al rispetto del predetto regime delle distanze da parte dei cacciatori.
Parimenti è da respingere il terzo motivo, dato che la necessità del previo parere di I.N.F.S. rispetto ai piani di abbattimento delle specie ritenute nocive deve essere riferita al piano stesso e alla successiva autorizzazione provinciale, con la conseguenza che detta censura non può essere rivolta contro un atto – quale è quello impugnato – del tutto estraneo rispetto a tale diverso e autonomo procedimento.
Quanto, poi, alla ritenuta surrettizia, illegittima inclusione della “moretta tabaccata” (specie a rischio di estinzione) tra le specie cacciabili, il Collegio deve rilevare l’infondatezza della censura, posto che nel calendario venatorio impugnato tale specie non è annoverata tra quelle soggette a ordinario esercizio venatorio, a nulla rilevando – allo stato della vigente normativa settoriale – che altra specie, legittimamente cacciabile (moretta), possa essere confusa, per l’aspetto similare, con la prima.
Parimenti infondata, oltre che inconferente, è l’argomentazione con cui si ritiene illegittima la durata biennale del calendario venatorio impugnato. Tale maggiore durata, rispetto a quella ordinaria annuale, oltre a non risultare in contrasto con alcuna norma vigente è stata espressamente approvata da I.S.P.R.A. nel già citato parere in data 2/4/2010.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
La peculiarità e la complessità delle questioni esaminate costituiscono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore