Calendario Venatorio Abruzzo, è scontro aperto tra Febbo e gli ambientalisti del Wwf in merito al ricorso presentato al Tar.
L’assessore regionale alle Politiche Agricole con delega alla Caccia, Mauro Febbo, ha replicato alle dichiarazioni soddisfatte del Wwf riguardo al ricorso al Tar presentato per il Calendario Venatorio relativo alla stagione 2011-2012 unitamente ad altre associazioni ambientaliste tra cui gli Animalisti italiani e la Lega anti caccia.
Secondo il WWF infatti si tratta di una vera e propria “Waterloo” per la Regione Abruzzo, a rappresentare ennesima sconfitta per il Comitato V.I.A. e per l’Assessorato all’Agricoltura. La vicenda riguarda la sentenza, depositata dal TAR Abruzzo di L’Aquila, riguardante il ricorso presentato dal Wwf Italia, Animalisti Italiani e Lega Anti Caccia in merito ai contenuti del Calendario Venatorio regionale 2011-2012.
Già lo scorso mese di ottobre il ricorso aveva prodotto come effetto la sospensiva del calendario venatorio della Regione Abruzzo; con la recente sentenza invece, gli ambientalisti esultano in quanto il TAR ha accolto le principali critiche sollevate ed ha ritenuto fondata l’eccezione di costituzionalità della Legge Regionale 10/2004 sull’attività venatoria in Abruzzo nella parte che disciplina Comparto Unico sulla Migratoria.
Grande la soddisfazione quindi del Wwf Abruzzo per la sentenza del Tar che ha soddisfatto inoltre l’esplicita richiesta delle associazioni di discutere nel merito il ricorso pur essendo già scaduto il Calendario Venatorio 2011-2012 poiché si è ritenuto che sia interesse sia dei ricorrenti che della stessa Regione Abruzzo, conoscere le motivazioni di merito sulle eccezioni sollevate al fine di potervi adeguare i futuri calendari venatori.
Tra le varie questioni sollevate quelle di maggiore rilievo riguardano le “Specie in Declino”, l’Orso Bruno, Relazione Tecnica Inidonea e la Costituzionalità del Comparto Unico sulla Migratoria, uso delle munizioni al piombo ed orari di caccia.
Riportiamo integralmente le motivazioni del Wwf riguardo ai punti in questione così come pubblicato sul sito regionale dell’associazione:
“1)SPECIE IN DECLINO: si era consentita l’apertura alla caccia per specie in declino e l’ampliamento del periodo di caccia per queste e altre specie (come frullino, moretta, marzaiola, mestolone, codone, canapiglia, fischione, beccaccino) discostandosi dai periodi e dalle modalità gestionali indicati dall’ISPRA. Per il primo punto il WWF aveva sostenuto che la Regione Abruzzo permetteva la caccia per diverse specie in declino, soprattutto acquatiche, nonostante non avesse prodotto censimenti recenti e nonostante i dati raccolti dalla Stazione Ornitologica Abruzzese indicassero una presenza minima in Abruzzo delle specie in questione (meno di 5.000 unità, per alcune pochi individui). In una tale situazione non solo la Regione Abruzzo ha comunque aperto la caccia a queste specie ma ha anche previsto carnieri inusitati rispetto alla reale consistenza numerica delle specie in Abruzzo (il WWF aveva evidenziato il fatto clamoroso che la Regione consentiva un prelievo teorico di 3.825.000 individui l’anno per queste specie!). Il TAR ha accolto pienamente questa critica ed ora la Regione Abruzzo dovrà adeguarsi anche per il futuro chiudendo la caccia a queste specie in declino (SPEC) e presenti con numeri che non consentono alcun prelievo.
2)ORSO BRUNO: il comitato V.I.A. prima aveva vietato l’inizio dell’attività venatoria nell’area A del PATOM di massima presenza dell’Orso bruno ma dopo poche settimane aveva cambiato idea con un secondo giudizio in cui si consentiva l’attività venatoria ponendo alcune prescrizioni per la sola caccia al Cinghiale. Su questo punto il TAR censura la Regione Abruzzo e il Comitato V.I.A. sulla tutela del animale simbolo della Regione, l’Orso bruno marsicano. Dopo la richiesta pervenuta dall’Ente Parco nazionale d’Abruzzo che chiedeva di evitare il disturbo all’Orso in un periodo delicatissimo come quello che precede il letargo in cui l’orso è iperfagico, il Comitato V.I.A. aveva varato un primo parere vietando fino al primo novembre tutta l’attività venatoria nelle aree di maggiore presenza della specie. Dopo poche settimane lo stesso Comitato fece un clamoroso dietrofront nonostante le precise e circostanziate diffide inviate dal WWF. Ebbene il TAR ha bacchettato pesantemente l’Assessorato all’Agricoltura e il Comitato V.I.A. scrivendo “Le carenze della valutazione effettuata e la mancanza di motivazione sui punti specifici suddetti conduce quindi all’accoglimento delle censure esaminate relative alla Valutazione di incidenza.”
3)RELAZIONE TECNICA INIDONEA: l’assessorato all’Agricoltura aveva allegato al Calendario Venatorio una relazione tecnica. Tale relazione, secondo le associazioni, non era conforme ai requisiti tecnici che deve avere lo Studio di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalle normative comunitarie in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale al fine di valutare l’impatto della caccia (per disturbo ecc.) sulle specie particolarmente protette a livello comunitario (non solo l’Orso, ma anche il Lupo, il Camoscio, il Falco grillaio ecc.). Il Comitato V.I.A.- aveva inopinatamente accettato di valutare tale studio. Ancora più grave appare quindi la censura del TAR sull’operato del Comitato VIA e dei funzionari dell’assessorato all’Agricoltura su questo punto, quando conferma che l’intera relazione tecnica allegata al Calendario non permetteva di valutare gli effetti della caccia sulle specie protette a livello comunitario.
4)COSTITUZIONALITA’ DEL COMPARTO UNICO SULLA MIGRATORIA: il comparto unico sulla migratoria, introdotto dalla legge regionale 10/2004, definendo l’Abruzzo come unico comparto, nega il legame cacciatori-territorio richiesto dalla legge nazionale sulla caccia rendendo possibile ai cacciatori non solo di andare a caccia anche fuori dall’ATC in cui è iscritto ma anche di cacciare per più giorni la settimana. Il TAR ha emesso un’ordinanza con la quale chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla costituzionalità della norma regionale.
5)USO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO: la Regione ha consentito l’uso delle munizioni al piombo (pallini e cartucce di piombo) per i quali l’ISPRA aveva evidenziato l’esistenza di gravi problemi sanitari derivanti dalla contaminazione da questo metallo pesante, non solo per le rare specie necrofaghe come Nibbio reale e Grifone ma anche per l’uomo stesso. Invece di vietarlo la Regione ne aveva semplicemente “sconsigliato” l’uso. Anche su questo aspetto il TAR ha dato ragione al WWF sostenendo che la Regione Abruzzo non ha correttamente valutato la necessità di vietare l’uso delle munizioni al piombo nonostante la loro pericolosità.
6)ALTRI ASPETTI: il TAR ha anche accolto la parte del ricorso sulla definizione degli orari di caccia. Altri aspetti marginali non sono stati accolti (come l’indicazione chiara delle mappe delle aree incendiate e alcuni giorni in più sulla caccia alla Beccaccia) ma è tale il numero di punti su cui è stata data ragione alle associazioni che viene minato alla base l’intero apparato del calendario.
Dichiara Michele Pezone, avvocato che ha curato il ricorso al TAR per le associazioni “Il ricorso era molto complesso ma, come ricordato, 5 erano i punti principali e generali oltre ad alcune situazioni più puntuali. Il TAR non solo ci ha dato ragione sulle questioni più importanti ma ha anche accolto le nostre tesi su punti, come gli orari di caccia, che paiono più marginali ma che hanno comunque importanza, ad esempio per i controlli da parte degli organi di polizia. Assai rilevante l’accoglimento da parte del TAR della questione di legittimità costituzionale del comparto unico sulla migratoria prevista dalla normativa regionale: è un successo enorme che apre la strada, finalmente, ad una sentenza chiarificatrice della Corte Costituzionale. Nonostante la regione Abruzzo continui a varare i calendari all’ultimo secondo invece di approvarli entro il 15 giugno come prevede la legge, complicando e rallentando la nostra azione, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Inoltre lo scorso anno sono arrivati addirittura a cambiare il calendario venatorio “in corsa” e alla fine, dopo la prima sospensiva del TAR, abbiamo anche dovuto presentare diffide formali e un “ricorso per ottemperanza” perché l’assessorato tardava nell’applicazione puntuale della sospensiva del TAR. La sentenza in un punto chiarisce che era necessario entrare nel merito anche perché è bene chiarire vicende che potrebbero avere rilevanza anche sotto altri aspetti, come, a mio avviso, quello del danno al patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna selvatica. Ora potremo lavorare anche in tal senso affinché chi deve prendere decisioni sulla biodiversità che è patrimonio di tutti lo faccia per il bene comune e non per avvantaggiare l’interesse di parte dei cacciatori”.
Immediata è stata la risposta dell’assessore regionale Febbo secondo il quale “Il Wwf continua con la sua opera di mistificazione e strumentalizzazione dei fatti. Il Tar ha ritenuto fondati i motivi di ricorso solo su alcuni punti”, infatti ha spiegato sulla questione, “In particolare per i tordi e la beccaccia la motivazione e i dati riportati nella relazione tecnica allegata sono stati ritenuti sufficienti, nonostante il parere sfavorevole dell’Ispra, mentre per il merlo, la tortora e la lepre, il Tar ha ritenuto adeguatamente motivate le scelte operate, perché in linea con le indicazioni ISPRA”.
Proseguendo nella spiegazione l’assessore ha spiegato, “In relazione al comparto unico, l’applicazione della relativa disciplina nel calendario è legittima perché previsto dalla legge regionale e la sollevata questione di legittimità costituzionale non investe la questione del calendario. Il Tar ha poi ribadito che il parere VIA non è obbligatorio per i calendari regionali, ma lo stesso è stato richiesto dalla Regione su indicazione ISPRA. L’accoglimento del ricorso si fonda, comunque, sulla circostanza che il parere stesso avrebbe dovuto consistere in una valutazione specifica, con specifici fini e riguardo a particolari ambiti territoriali ed a particolari risorse naturali. Anche in relazione alle aree percorse dal fuoco, il Tar ha ritenuto infondata la questione”.
Inoltre, in relazione alla questione della tutela dell’Orso Marsicano, ha aggiunto Febbo, “La Regione, particolarmente sensibile alla problematica, ha avviato da ottobre 2011, con l’avallo del ministero dell’Ambiente, un percorso per l’attivazione dell’azione B1 del Piano d’azione per la tutela dell’orso marsicano (gestione dei conflitti, attività venatoria). Si sottolinea comunque che sulle disposizioni in merito alle forme di caccia al cinghiale nelle aree di presenza dell’orso, l’ISPRA si era espressa favorevolmente”.
Per quanto concerne gli orari prefissati dal Calendario per lo svolgimento dell’attività venatoria, Febbo ha spiegato che “fin dal principio si è trattato di una questione di scarsa rilevanza in quanto nell’arco di 15 giorni, l’orario in cui il sole sorge varia soltanto di pochi minuti e comunque durante la prima mezz’ora dell’orario di caccia non vi è luce a sufficienza per esercitare l’attività venatoria. Il punto era stato accolto anche in sospensiva solo perché non adeguatamente motivato e comunque la Regione ha provveduto ad adeguarsi alle indicazioni del Tar”.
Infine l’assessore Febbo, riguardo alla questione della caccia sostenibile, ha precisato che riguarda solo i dati disponibili specie per specie, infatti “il Tar ha sottolineato che la relazione tecnica allegata al calendario ha fornito, specie per specie, le motivazioni a supporto delle scelte operate dalla Regione per il calendario venatorio 2011/2012. In relazione solo ad alcune specie classificate come ‘Spec’ (acronimo dello stato di conservazione delle varie specie di uccelli), i cui dati sono sono sufficienti per dimostrare la sostenibilità del prelievo, in particolare quelli relativi agli abbattimenti, il Tar ha accolto il motivo di ricorso. Invece le contestazioni che riguardano le specie su cui i dati sono sufficienti sono state ritenute infondate”.