Calendari Venatori: dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul Calendario Venatorio della Regione Toscana, l’eurodeputato animalista Zanoni chiede medesime misure per il Calendario della Lombardia.
Il Tar, con ordinanza del 20 ottobre 2011 numero 267, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, ritenendo fondata la richiesta delle associazioni e ha sottoposto la norma regionale toscana a valutazione da parte della Corte Costituzionale. La Corte ha confermato che le associazioni hanno ragione, sia su questo punto, sia su altri due punti: caccia agli ungulati su terreno innevato e per periodi diversi rispetto a quelli indicati dalla legge quadro e non necessità di utilizzo del tesserino venatorio nelle aziende agrituristico venatorie. Su questi due punti la Regione Toscana ha già modificato le norme impugnate e dichiarate illegittime dalla Corte. Adesso, però, la Regione dovrà procedere anche alla modifica del calendario venatorio da Legge in delibera annuale. L’eurodeputato Andrea Zanoni, vice presidente dell’Intergruppo per il Benessere degli Animali al Parlamento europeo ha affermato.
“Approvare un calendario venatorio con una legge anziché con un atto amministrativo agli occhi dei profani può sembrare differenza di poco conto. In realtà, è un aspetto importantissimo per la tutela della fauna selvatica. Il calendario con validità annuale permette di poter adeguare le scelte di gestione faunistica alle situazioni e, quindi, di poterle tempestivamente modificare per problemi che singole specie possono incontrare per vari motivi o per difficoltà della fauna dovute a situazioni climatiche. Ora, la Regione Toscana deve fare marcia indietro e correggere il madornale errore. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, chiedo alla Lombardia e al Presidente Roberto Maroni di ritirare immediatamente il Calendario Venatorio approvato il 2 agosto 2004 con Legge regionale numero 17, quindi illegittimo. Va inoltre ricordato che, mentre un calendario venatorio approvato per legge risulta blindato, ovvero non può essere impugnato al Tar, se approvato con delibera può essere facilmente impugnato davanti ad un Tribunale amministrativo da una o più associazioni animaliste e ambientaliste”.
28 maggio 2013
Fonte: L’Eco delle Valli