Il TAR dell’Emilia Romagna respinge il ricorso degli ambientalisti sul Calendario Venatorio regionale: il parere dell’ISPRA non è vincolante.
Con una propria ordinanza depositata lo scorso 26 luglio 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso avverso il Calendario Venatorio Regionale presentato dagli ambientalisti delle associazioni Lac e Lav.
In particolare il ricorso presentato dagli ambientalisti chiedeva la sospensiva della delibera della Giunta Regionale n.273 del 14 marzo 2012 recante “Calendario Venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali”, della delibera della Giunta Provinciale di Modena n.149 del 15 maggio 2012 recante “Calendario Venatorio provinciale per la stagione venatoria 2012-2013 e di tuttu gli atti ad essi connessi secondo le prescrizioni ed indicazioni fornite.
Le motivazioni del ricorso presentato non hanno convinto i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale che ha deciso quindi di rigettare lo stesso e l’istanza di sospensiva in esso contenuta “considerato che non si evidenziano concrete e circostanziate ipotesi di danno grave e che, inoltre, non emergono profili che possano condurre all’accoglimento del ricorso tenuto conto in particolare, sia del carattere non vincolante del parere dell’ISPRA, nella parte concernente l’utilizzo di nuovi dispositivi, sia della estraneità della questione al calendario venatorio; della fissazione, per la lepre, di un tetto quantitativo al carniere giornaliero e stagionale; della mancata incidenza sul prelievo della fauna dell’addestramento cani; della sussistenza di una potestà regionale di deroga ai periodi di caccia degli ungulati che trova giustificazione anche nelle particolari modalità di prelievo fissate dalla regione per specie”.