Calendario Venatorio 2012-2013 della Regione Sardegna, gli ambientalisti presentano ricorso alla Commissione Europea.
Come già annunciato in precedenza agli ambientalisti non è piaciuto il Calendario Venatorio 2012-2013 nonostante le modifiche ad esso apportate dopo la recente convocazione del Comitato Faunistico Regionale ed hanno deciso di presentare ricorso in Commissione Europea.
Gli ambientalisti delle associazioni Amici della Terra, Enpa, Gruppo d’Intervento Giuridico, Lega per l’Abolizione della Caccia e Wwf hanno infatti presentato, lo scorso 27 luglio, ricorso alla Commissione Europea e Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo avverso il Calendario Venatorio della Regionale Sardegna valevole per la Stagione Venatoria 2012-2013 comprensivo delle successive modifiche in quanto non sarebbe stata effettuata la prevista Valutazione di Incidenza Ambientale.
Spiegano infatti gli ambientalisti sulla questione, “Tuttora non risulta effettuata alcuna valutazione di incidenza ambientale riguardo all’attività venatoria nelle aree classificate quali siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.) rispettivamente ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, come previsto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale”.
Il nuovo Calendario Venatorio sardo aveva ricevuto, prima della definitiva deliberazione comprensiva delle modifiche, il parere negativo da parte dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale accogliendo l’apposita richiesta delle associazioni ambientaliste.
Proseguendo sulla questione spiegano ancora gli ambientalisti, “Questo calendario venatorio viola palesemente i principi e i criteri di cui alla Guida ISPRA, redatta ai sensi dell’articolo 42 della legge Comunitaria 2009 (“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”) quale indicazione di disposizioni minime nazionali per il mantenimento o il ripristino dello stato di conservazione favorevole delle specie selvatiche (art. 1 bis della legge 157/1992 e s.m.i.) e della tutela dei loro periodi biologicamente più importanti anche attraverso il divieto assoluto di caccia (art. 18, comma 1 bis, della legge 157/1992 e s.m.i.)”
Continuando le associazioni ambientaliste spiegando, “In primo luogo non viene applicato il necessario principio di precauzione in assenza di censimenti faunistici e di atti di pianificazione faunistica per le specie della cosiddetta nobile stanziale “a rischio” (Pernice sarda, Lepre sarda), anzi viene prolungato il periodo di caccia giornaliero con la previsione della giornata intera di caccia, quando sarebbe necessaria la chiusura totale pluriennale per la conservazione delle specie. Riguardo la Pernice sarda l’ISPRA si è espressa chiaramente: “deve essere commisurato alla dinamica della popolazione con adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito””.
Altro punto di disaccordo per il nuovo Calendario Venatorio contenuto nel ricorso riguarda i periodi di caccia per alcune specie, fanno infatti notare gli ambientalisti che “i periodi di caccia nei confronti della Beccaccia, dei Turdidi, della Folaga e degli Anatidi (Germano reale, Alzavola, Codone) sono ben più ampi di quanto richiesto dal noto “Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, la guida comunitaria in materia”.