Calendari Venatori 2012-2013: Campania, approvato il Calendario Venatorio triennale ed il Calendario relativo a quello per la stagione venatoria 2012-2013.
La Giunta Regionale della Campania ha approvato con propria delibera il Calendario Venatorio regionale per il triennio 2012-2015 ed il Calendario per la Stagione Venatoria 2012-2013; i documenti della delibera con i relativi allegati sono stati pubblicati oggi sul Bollettio Ufficiale della Regione Campania.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n.14 il Calendario Venatorio ha validità triennale, il Settore Foreste Caccia e Pesca provvederà a modificare le date di riferimento ed a curarne la pubblicazione per ciascuna annata venatoria. Il calendario triennale potrà in ogni caso essere modificato con motivato provvedimento di Giunta Regionale.
Di seguito un estratto dal Calendario Venatorio campano valido per la Stagione Venatoria 2012-2013; il testo completo dei documenti è visionabile al seguente link: Calendario Venatorio 2012-2015 e il Calendario Venatorio per la stagione 2012-2013.
L’esercizio venatorio per l’annata 2012/2013 potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.
PREAPERTURA- Nei giorni 1, 2, 5, 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio alla specie tortora (Streptopelia turtur), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00; soltanto nei giorni 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio anche su quaglia (Coturnix coturnix) fino alle ore 13:00. Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.
APERTURA- L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi seguenti:
a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 ottobre 2012: tortora (Streptopelia turtur), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell’art.18 della L. 157/92;
b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2012 al 29 novembre 2012: quaglia (Coturnix coturnix), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell’art.18 della L. 157/92;
c) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 dicembre 2012, in considerazione dei ripopolamenti effettuati: lepre comune (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), e fagiano (Phasianus colchicus);
d) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2012 al 20 gennaio 2013: beccaccia (Scolopax rusticola), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), volpe (Vulpes vulpes);
e) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2012 al 30 gennaio 2013: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), pavoncella (Vanellus vanellus), germano reale (Anas platyrhynchos);
f) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 gennaio 2013: beccaccino (Gallinago gallinago), fischione (Anas penepole), frullino (Lymnocryptes);
g) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 21 ottobre 2012, in considerazione dei ripopolamenti effettuati: starna (Perdix perdix), per tale specie l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma dell’art. 17 L. R. 8/96;
h) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012: allodola (Alauda arvensis), merlo (Turdus merula – fino al 30 settembre solo da appostamento), cinghiale (Sus scrofa);
i) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2012 al 20 gennaio 2013: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos);
j) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013: tordo sassello (Turdus iliacus);
k) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2012 al 10 febbraio 2013 (in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (Columba palumbus), per questa specie con le limitazioni dal 1° gennaio al 10 febbraio 2013 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero a cinque capi., e cornacchia grigia (Corvus corone cornix), per quest’ultima specie con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2013, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento.
Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose. In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (Scolopax rusticola) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre l’immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività. Su tale specie, l’inizio dell’attività venatoria deve essere posticipato di un ora, ed il termine anticipato di un’ora.
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo, e in forma vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati. Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle 7:00 alle 12:00.
CARNIERE – fauna stanziale: due capi complessivi per giornata con la limitazione a un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre, il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi per il cinghiale, 5 capi per la starna, mentre per la lepre il numero massimo di capi prelevabile è pari a 10; Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l’aiuto dell’Associazione di appartenenza, a segnalare ALL’ISPRA ex INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: [email protected]) data e località dell’abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco. – fauna migratoria: venti capi complessivi per giornata con le seguenti limitazioni: dieci capi per anatidi, rallidi e limicoli con la limitazione a cinque capi per codone e moriglione, dieci capi per merlo, quaglia, tortora, colombaccio (dal primo febbraio solo cinque capi per colombaccio) e venti per allodola. In relazione all’intera stagione venatoria: venti capi per codone moriglione, canapiglia, alzavola, frullino, beccaccino, mestolone, marzaiola e beccaccia, cinquanta capi per pavoncella, quaglia e tortora (per queste ultime due specie non più di venti capi complessivi nel periodo di preapertura, nel rispetto dei limiti giornalieri), e settanta per allodole.
GIORNATE DI CACCIA- Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende – Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì.
SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE- La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (Philomachus pugnax), coturnice (Alectoris graeca), pernice rossa (Alectoris rufa), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), capriolo (Capreolus capreolus), moretta (Aythya fuligula), muflone (Ovis musimon), peppola (Fringilla montifringilla), e fringuello (Fringilla coelebs); è vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi preapertura e apertura, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.
ORARIO DI CACCIA- L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell’art. 24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI- L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, eventualmente anche nelle strutture istituite dai Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art, 1, L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è disciplinato dall’art.15 della L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)” emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Nelle zone in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 25 luglio al 30 agosto 2012, tranne il martedì e venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00; Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani, di cui all’art.15, comma 3, della L. R. 10 aprile 1996 n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico ed in cui è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l’attività non è consentita nelle giornate di martedì e venerdì e nei giorni di sospensione eventualmente disposti dalla Provincia, purché sia sempre garantita l’incolumità della fauna selvatica presente.
Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all’ufficio caccia della provincia competente. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l’addestramento dei cani è consentito nel periodo di attività venatoria. Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma e da cerca è consentito i giorni 12 e 13 settembre 2012 solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 30 dicembre 2012, successivamente l’uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi lungo i corsi d’acqua. L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre 2012. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al paragrafo successivo), sia in aziende faunistico venatorie o agro-turistiche-venatorie (in quest’ultimo caso su selvaggina d’allevamento).
ZONE DI CACCIA VIETATA- L’esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette. L’esercizio venatorio è sempre vietato in tutto il territorio adibito a protezione della fauna selvatica ai sensi del 3° comma dell’art.10 della legge 11 febbraio 1992, n°157 nonché dell’art.10 1° comma – lett. a) della legge regionale 10 aprile 1996, n° 8, territorio tabellato perimetralmente come disposto dal comma 6 dell’art.12 della stessa legge regionale 10.04.96, n.° 8. L’esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, Ulteriori divieti È sempre vietato: – cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti; – cacciare, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna delimitate dalla specifica segnaletica; – cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati); – l’uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore; – l’uso di bocconi avvelenati; – la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; – la posta alla beccaccia; – salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell’allegato A all’ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute.
BOSSOLI- I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
BURC Regione Campania