“È con parziale soddisfazione che apprendiamo della decisione del Tar in merito al ricorso presentato dalle associazioni protezionistiche e anticaccia contro il calendario venatorio calabrese. Per la quaglia sono state riconosciute le ragioni tecniche presentate dall’Avvocatura regionale, dagli Uffici competenti, dal nostro Ufficio Studi e le argomentazioni legali dell’avvocato Alberto Maria Bruni, che ringrazio per il consueto risolutivo impegno”. Così il presidente regionale Federcaccia Calabria e vicepresidente nazionale Giuseppe Giordano commenta l’odierna pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2021 che interessava tortora, pavoncella e quaglia e sul quale Federazione Italiana della Caccia è intervenuta ad opponendum.
Mentre per tortora e pavoncella l’ordinanza del Tar riconosce la fondatezza delle eccezioni presentate dai ricorrenti, rimandando la decisione all’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, per la quaglia ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione. Si tratta di una pronuncia importante perché legittima l’apertura della caccia vagante alla terza domenica di settembre, quando ISPRA e associazioni ambientaliste richiedono da 11 anni un ingiustificato slittamento al 1° ottobre, oltre ad avere riconosciuto la validità dei dati scientifici presentati dalla Regione Calabria e da Federcaccia a sostegno di uno stato favorevole della specie in Europa e in Calabria, così come l’inutilità della classificazione SPEC.
“Per ottenere risultati non basta l’entusiasmo e la voglia di fare, ma è necessario costruire nel tempo solide basi per le argomentazioni presentate a sostegno delle proprie richieste – ha concluso il presidente Giordano – Federcaccia è stata la prima a intraprendere questa strada e su questa continuerà a investire”. Un forte ringraziamento alla Regione Calabria per avere sostenuto le posizioni e avere collaborato con Federcaccia per il discostamento dal parere ISPRA (Fonte: Federcaccia).