La sezione di Ravenna della Federazione Italiana della Caccia ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna contro il quarto comma dell’articolo 13 del calendario venatorio 2016-2017 dell’Emilia Romagna. Che cosa è successo di preciso? L’associazione non è soddisfatta del testo e ha rilevato diverse incongruenze. In particolare, non convince il divieto di caccia sulle capezzagne dei frutteti specializzati e l’impossibilità di far accedere il cane per lo scovo, visto che è ammesso invece per il controllo delle specie opportuniste come ad esempio le gazze e le ghiandaie.
Sia i cacciatori che gli agricoltori si sono mossi in sincronia, esprimendo parere negativo sulla disposizione e pubblicando un documento per chiederne la modifica. Altra criticità è quella relativa agli appostamenti fissi. Mentre quanto stabilito per l’uso del telefono cellulare è stato definito “un paradosso”.
Un semplice smartphone, come sottolineato da Federcaccia Ravenna, può diventare oggetto di un processo alle intenzioni, come si legge nel già citato quarto comma dell’articolo 13. Si parla del divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio oppure telefonica durante la caccia, a meno che non ci siano casi di primaria importanza. La definizione viene considerata troppo generica, interferendo con la privacy e il diritto di libertà della persona.