Con riferimento all’Ordinanza Presidenziale n. 94 del 7 Dicembre 2020, ed alle connesse richieste, avanzate il 16 novembre u.s., tenuto conto che a seguito delle ultime disposizioni governative sulla classificazione in “zona arancione” dell’intero territorio nazionale, nei giorni festivi, nonché del quadro evolutivo, rispetto al quale la nostra Regione potrebbe trovarsi classificata nella medesima fascia. Tenuto conto che le Regioni Lombardia, Toscana e Liguria, hanno emanato specifici provvedimenti validi fino al 15 gennaio, attraverso i quali sono confermate le modalità di spostamento per l’esercizio venatorio fra le altre più ampie fattispecie, nell’Atc di residenza venatoria, cosi come già consentito dalla richiamata Ordinanza n. 94 del 7 dicembre.
Considerato che nelle giornate di classificazione “arancione”, in alcune località del territorio regionale, risulta che i preposti organi di vigilanza (che evidentemente hanno ritenuto non efficace l’ordinanza n 94) hanno elevato sanzioni ai cacciatori che avevano esercitato l’attività venatoria nell’ambito dell’ATC di residenza, ma al di fuori del proprio comune. La mancanza di comunicazioni e atti ufficiali dell’Istituzione, sta generando un clima di pesante incertezza nella comunità dei cacciatori, creando difficoltà anche agli organi preposti alla vigilanza venatoria.
A parere delle scriventi, sussistono e permangono i presupposti e le condizioni, per le quali erano state avanzate le richieste in buone parte accolte con l’Ordinanza n. 94. Ove gli Organi in indirizzo ritengano valide le ragioni sopra esposte e soprattutto ritengano valide e sussistenti le condizioni che hanno portato all’adozione dell’Ordinanza n. 94, così come lascia presupporre il terz’ultimo capoverso dell’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, che testualmente riporta: “Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza.” E al fine di porre fine alla situazione di incertezza che si sta verificando, CHIEDONO:
- Che venga data comunicazione circa l’attuale e perdurante validità dell’Ordinanza n. 94 del 7 dicembre 2020 con annessa nota di precisazione n. 403712 dell’8.12.2020.
- Che ove non fossero verificate le predette condizioni formali, che venga emanata una specifica ordinanza o atto che confermi l’efficacia delle misure contenute nella medesima ordinanza del 7 dicembre, nei periodi di permanenza della classificazione in fascia arancione
- Per le altre questioni, inerenti le ulteriori problematiche venatorie e soprattutto la programmazione della prossima stagione, reiterano la richiesta di un incontro come richiesto attraverso la nota n. 47 del 17 dicembre u.s.
(Il Coordinamento Regionale AA.VV. (Federcaccia – ANLC – Anuu – Arcicaccia – Enalcaccia – Eps – Italcaccia).