I fatti risalgono a qualche anno fa. Nel 2015, infatti, il titolare della regolare licenza e il suo amico che voleva ottenere lo stesso documento e sognava di acquistare il fucile in questione (un calibro 12 per la precisione) praticarono insieme l’attività venatoria. L’arma venne prestata per quindici minuti all’amico senza porto d’armi, dunque senza alcun titolo abilitativo.
Ci fu appunto un colpo di prova e lo sparo attirò l’attenzione delle guardie forestali presenti in zona, nello specifico in provincia di Trento. Dopo la denuncia a piede libero si è arrivati al processo, concluso con questa sentenza dei giudici di Piazza Cavour che rappresenterà ora un importante precedente. La condanna inflitta è pari a 8 mesi di reclusione e 1400 euro di multa. Nelle motivazioni si può anche leggere come questo episodio non sia stato una normale esibizione, ma un possesso temporaneo del fucile.
L’articolo 6 della 689/24.11.1981 è molto chiara; l’autore del fatto e il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione; è obbligato in solido con l’autore al pagamento della violazione commessa!