Caccia: Veneto, il Tar ha sospeso con proprio decreto le giornate di preapertura della Stagione Venatoria 2014-2015 per la specie Tortora.
La Federcaccia Veneto informa che con decreto n.449 depositato ieri, giovedì 28 agosto, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto la richiesta avanzata dall’Associazione Vittime della Caccia avverso il calendario venatorio regionale nella parte relativa alle cinque giornate di preapertura alla tortora e al carniere giornaliero delle stesse. Di seguito pubblichiamo il testo integrale del decreto n.449 del Tar Veneto“
N. 00449/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01155/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da: Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata presso la sede dell’Ente in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti di
Federazione Italiana Caccia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1074 del 24 giugno 2014 limitatamente agli art. 1 e 9 all. B per quanto concerne il periodo ed il carniere relativo alla caccia in preapertura della tortora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato come oggetto della richiesta cautelare inaudita altera parte sia il calendario venatorio regionale nella sola parte nella quale consente la preapertura della caccia alla tortora per 5 giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014), anziché per 3 giornate al massimo, e nella quale indica un carniere giornaliero di 10 capi, anziché 5 capi al massimo;
Rilevato come la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, tenuto conto delle notifiche del ricorso alle controparti, sia prevista per il 2 ottobre 2014 e come, quindi, il requisito del caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire l’attesa della camera di consiglio, sussiste per tutte le suddette giornate di preapertura;
Rilevato, quanto al requisito del fumus boni iuris, che la preapertura interviene in corso della seconda proroga del piano faunistico venatorio scaduto nel 2012 e che il presupposto parere depositato dell’ISPRA consente la caccia nel periodo in questione solo nel limite di 3 giornate e con un carniere giornaliero massimo di 5 capi, in considerazione dello “stato di conservazione della specie”;
Rilevato – sempre prima facie e sentite informalmente le parti costituite – come il calendario venatorio impugnato in parte qua contrasti con il parere dell’ISPRA ove indica il numero massimo di giornate di preapertura ed il carniere giornaliero relativo alla specie tortora, avendo la Regione aumentato le giornate da 3 a 5 ed il carniere da 5 a 10;
Rilevato come la Regione motivi tale decisione dicendo che “non si discosta sostanzialmente dalle indicazioni fornire dall’I.SPRA”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel senso che occorra una puntuale ed adeguata confutazione che entri nel merito del parere dell’organo tecnico competente, con riferimento alla situazione della specie interessata nella regione relativa;
rilevato pertanto che la sospensiva deve essere accolta, essendo sospeso in parte qua l’impugnato calendario venatorio;
Rilevato, altresì, incidenter tantum, come la Regione possa, in sede di ottemperanza, rideterminarsi in conformità al parere ISPRA o anche diversamente, purchè con congrua, compiuta e documentata motivazione tecnica.
P.Q.M.
Accoglie, nei termini sopradescritti, la sospensiva. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 ottobre 2014, ore 9.00.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 28 agosto 2014.
Il Presidente
Giuseppe Di Nunzio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
”
( 30 agosto 2014 )
Federcaccia